LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13014/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIM SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 22/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 aprile 2005 la commissione tributaria regionale di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. SIM fusa con la soc. MAGICA, confermando l’annullamento della cartella per sanzioni da ritardato versamento delle imposte (IRPEG/ILOR) a saldo per l’anno 1994 relativamente alla dichiarazione presentata nel 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che, siccome l’assemblea per l’approvazione del bilancio 1994 si era tenuta il 30 giugno 2005, il dovuto era stato tempestivamente versato il 29 luglio 1995, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla suddetta approvazione.
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’amministrazione; non si è costituita la soc. contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia il malgoverno dei principi in materia di esercizio sociale e di approvazione del bilancio e, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., D.P.R. 600 del 1973, art. 9, del D.P.R. 602 del 1973, art. 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che, se correttamente applicati, avrebbero dovuto portare a ritenere che il termine per il prescritto versamento d’imposta era irrimediabilmente scaduto il 31 maggio 1995.
Il motivo è fondato.
2. Ai fini dell’accertamento della violazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9 – che, per la presentazione della dichiarazione IRPEG, stabilisce il termine di “un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto” e, se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, “entro un mese dalla scadenza del termine stesso” – occorre fare riferimento all’art. 2364 cod. civ., comma 2 (nel testo vigente “ratione temporis”), che prevede che l’assemblea ordinaria (unico organo competente all’approvazione del bilancio e del rendiconto) “deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale” e che “l’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono” (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 23983 del 24/09/2008 e n. 9757 del 14/04/2008).
3. Nella specie da nessuna parte della sentenza emerge che nel verbale dell’assemblea il ritardo nell’approvazione del bilancio 1994 sia stato in qualche modo giustificato con il richiamo di qualche previsione dell’atto costitutivo ovvero che gli amministratori invochino una previsione di tal genere per giustificare la ritardata convocazione dell’assemblea.
4. Chiudendosi l’esercizio il 31 dicembre 1994, l’approvazione del bilancio doveva essere effettuata al massimo entro il 30 aprile 1995 (art. 2364 c.c.) e, in mancanza, la dichiarazione IRPEG doveva, comunque, essere presentata entro un mese dalla scadenza di detto termine (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9) e cioè entro il 31 maggio 1995, data entro la quale doveva essere versato anche il saldo dell’imposta (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3, n. 3 e art. 8, n. 3).
5. Dunque, il versamento del 28 luglio 1995, anche se effettuato entro un mese dall’approvazione del bilancio 1994 in data 30 giugno 1995, era tardivo rispetto alla scadenza legale del 31 maggio 1995 e comportava l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1992, art. 13.
6. La sentenza impugnata, che dagli esposti principi si è discostata, va cassata; alla pronuncia non segue il rinvio potendo la causa essere immediatamente decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della soc. contribuente.
7. La modestia dell’importo controverso e l’assenza di resistenza da parte della contribuente nelle due fasi di gravame, fa stimar equa la compensazione integrale di tutte le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’agenzia e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011