Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.7447 del 31/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34485/2006 proposto da:

C.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA Giovan Candido, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE S.P.A. *****, in persona del procuratore ad negotia Responsabile Servizi Legali Dott. V. W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI Enrico Maria, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.A., CA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1548/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa il 10/5/2005, depositata il 03/11/2005 R.G.N. 628/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO; udito l’Avvocato CAROLI ENRICO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Firenze ha confermato la prima sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal C. contro il conducente Ca., la proprietaria del veicolo L. e la Unipol Ass.ni;

propone ricorso per cassazione il C. a mezzo di due motivi;

resiste con controricorso la Unipol spa.

OSSERVA IN DIRITTO Che il primo motivo censura il vizio della motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità nel sinistro, mentre il secondo motivo censura la violazione dell’art. 2054 c.c.;

i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati: infatti, il ricorrente, intendendo il giudizio di cassazione come un terzo grado di giurisdizione del merito, pone una serie di questioni di fatto tendente ad una diversa valutazione del merito della controversia e degli elementi probatori emersi; per il resto nessuna violazione di legge è dato individuare nella sentenza impugnata, la quale, attraverso congrua e logica motivazione ha attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro al C.;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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