Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.7493 del 31/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2 006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2006 R.G.N. 621/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI per delega CORNA ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Poste Italiane conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, R.R. chiedendo la riforma della sentenza del 29 aprile 2004 del locale Tribunale, che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato a quest’ultimo, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno.

Il primo giudice aveva ritenuto che la società non avesse consentito al lavoratore di presentare le prescritte giustificazioni, differendo, a seguito di richiesta motivata, la data prevista per sentirlo con l’assistenza del rappresentante sindacale; aveva altresì ritenuto che la società non avesse dimostrato la ricezione da parte del lavoratore della lettera 23 giugno 2003 in cui aveva fissato la data del 26 giugno per ascoltarlo a difesa. L’appellante sosteneva che la lettera era stata inviata al sindacato al quale il lavoratore si era affidato per le sue difese e che questi non aveva mai affermato di non avere ricevuto tale lettera; che egli aveva inoltre rinunciato al nuovo incontro fissato per il 30 giugno 2003 non essendosi presentato.

Si costituiva il R. resistendo all’appello, rilevando, per quanto qui interessa, che non aveva ricevuto la prima comunicazione e aveva richiesto invano di essere sentito in una giornata diversa da quella nella quale era impegnato in un turno di lavoro notturno.

La Corte di appello, all’udienza del 19 ottobre 2006, decideva la causa respingendo il gravame. Il giudice di appello non riteneva raggiunta la prova che il lavoratore avesse inteso domiciliarsi, per i fini in parola, presso il sindacato Cobas ove pervenne la prima lettera di contestazione; riteneva in ogni caso che essa, inviata solo tre giorni prima dell’incontro fissato, induceva ad escludere che il lavoratore potesse averla ricevuta in tempo utile.

Evidenziava che la stessa società aveva provveduto ad inviare una seconda lettera di convocazione (per il 30.6.03 ore 11), ritenendo così superata la precedente missiva. Accertava che il lavoratore richiese un differimento di tale (secondo) incontro essendo impegnato in turno notturno sino alle ore 7, o di essere esentato da tale turno.

Riteneva la Corte che la società Poste, senza neppure rispondere a tale richiesta, lo aveva licenziato il 21 luglio 2003 in contrasto con le più elementari regole di correttezza e buona fede, oltre che dell’art. 7 Stat. Lav., anche considerato che la contestazione era fattualmente complessa richiedendo adeguate e parimenti complesse difese.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato ad un solo motivo. Resiste il R. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 cod. civ., (art. 360 c.p.c., n. 3) e per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduceva che la lettera del 23 giugno era stata correttamente inviata al sindacato Cobas, prescelto dal R. per farsi assistere nel procedimento, che comunque non negò mai di averla effettivamente ricevuta. Che i tre giorni ivi indicati per la convocazione dovevano ritenersi ampiamente sufficienti per apprestare le sue difese, tanto più ove si consideri che il R. aveva già ricevuto la contestazione disciplinare del 18.6.03, chiedendo (il successivo giorno 20) di essere sentito a sua difesa con l’assistenza del sindacato Cobas. In ogni caso doveva considerarsi che il R. non si era presentato neppure al nuovo incontro fissato per il 30 giugno e che la circostanza che egli terminasse quel giorno il suo turno alle ore 7 non era impeditivo della sua presenza alle ore 11, consentendogli peraltro di preparare difese scritte a supporto di quelle orali. Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Il motivo è fondato per quanto di seguito esposto. Premesso che il disposto della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 va interpretato nel senso che, solo ove il dipendente lo richieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentirlo oralmente, Cass. 11 marzo 2010 n. 5864, Cass. 7 gennaio 1998 n. 67, dovendosi in tal caso escludere un sindacato del datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva della richiesta di audizione orale, nella specie è pacifico che il lavoratore abbia espressamente ed inequivocamente svolto tale richiesta (pag. 13 attuale ricorso della società Poste).

Non v’è parimenti dubbio che l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro vada improntato ai principi di correttezza e buona fede, Cass. 13 gennaio 2005 n. 488, Cass. 17 dicembre 2003 n. 19350.

Deve tuttavia osservarsi, quanto alla prima convocazione datoriale (indirizzata esclusivamente al sindacato), che la stessa società, inviandone una nuova (personalmente al lavoratore, pag. 3 sentenza impugnata), ha mostrato, come accertato dalla Corte territoriale con adeguata e logica motivazione non adeguatamente censurata in questa sede, di nutrire dubbi sulla sua regolarità, rinnovandola.

A tal punto, in ogni caso (stante altresì la prossimità delle date), per il lavoratore non poteva che valere la seconda convocazione.

Con riferimento a quest’ultima (datata 26 giugno per il successivo giorno 30 alle ore 11), la sentenza impugnata ha constatato che il lavoratore “ha chiesto di differire l’incontro o di essere sollevato dal turno di lavoro che sarebbe terminato lo stesso giorno 30 alle ore 7”, ritenendo che la società, non rispondendo alla richiesta, avrebbe violato “palesemente le più elementari regole di correttezza e buona fede”, giungendo così tout court a respingere l’appello della società Poste.

3. – La Corte non ritiene di poter condividere tale argomentazione.

Ed invero la ritenuta violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, risulta a ben vedere apodittica in quanto priva di una reale motivazione a sostegno della decisione (Cass. sez. un. n. 26182 del 2008, cfr. anche Cass. n. 10203 del 2008), limitandosi la corte territoriale ad affermare che in presenza di richiesta di differimento la società avrebbe dovuto accoglierla o quanto meno rispondere, pena l’illegittimità della procedura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 e del licenziamento intimato, affermando in tal modo un inesistente principio in base al quale, convocato il lavoratore per essere sentito, dietro sua richiesta, a difesa, egli abbia diritto ad un differimento dell’incontro a seguito di comunicazione non già di impossibilità, ma di mera disagevole (o sgradita) possibilità di presenziare, in contrasto con quanto affermato da questa Corte in analoghe fattispecie, e cioè che l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, Cass. n. 488 del 2005.

4. – La sentenza sul punto merita di essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Milano in diversa composizione, il quale accerterà, in relazione a tutte le circostanze di causa, se nella specie risultino violati i canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, valutando altresì se da ciò discenda l’illegittimità del licenziamento, oltre alla liquidazione delle spese di causa, compreso il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472