LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18723/2009 proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– ricorrente –
contro
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO N. ***** (c.f. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2011 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 179, presso l’avvocato SUSANNA ?n STRANIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERVELLO Gaetano, giusta procura in calce al controricorso;
G.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SASSANI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO VACCARELLA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 13407/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato B.N. SASSANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Il P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 397 c.p.c., ha citato innanzi al Tribunale di Roma il concordato preventivo Federconsorzi in persona del commissario giudiziale e del liquidatore nonchè dell’Avv. G.E., per ottenere la declaratoria di nullità dei decreti di liquidazione del compenso spettante a quest’ultimo professionista per l’attività di liquidatore giudiziale esercitata nel periodo dal 13 luglio 2000 al 20 marzo 2002, ed in particolare dell’acconto liquidato in Euro 2.290.599.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13407 depositata il 17.6.2009 ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto è stato indirizzato avverso provvedimento nè definitivo nè decisorio.
Il P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso tale provvedimento con unico articolato motivo.
Hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati.
Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione osservando che:
“Con sentenza n. 7953/2010, si è già sostenuto, seppur con riferimento alla liquidazione spettante al difensore nominato dagli organi della procedura per sostenerne le ragioni in giudizio, che il P.M. è privo di legittimazione ad impugnare i decreti di liquidazione assunti dal giudice delegato nell’alveo della procedura considerata. Il principio, che si ritiene di condividere nelle ragioni fondanti senza necessità di rivisitazione e s’intende ribadire in questa sede, trova piena applicazione anche nel caso di specie in ragione dell’assolta identità della veste processuale spesa in giudizio dall’organo che ha proposto il presente ricorso.
Il rilevo è tranciante e travolge l’esame delle censure esposte nel ricorso”.
Il collegio, rilevata la veste formale e non sostanziale spesa dell’organo pubblico nella vicenda in esame, ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da osservazioni critiche del ricorrente, e per l’effetto dichiara il ricorso inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese non potendo l’ufficio del P.M. essere destinatario di pronuncia di condanna in caso di soccombenza (Cass. S.U. n. 5165/2004).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011