Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7550 del 01/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26519-2006 proposto da:

D.A.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato PIERI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato COVIELLO GIOVAMBATTISTA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ***** in persona del suo procuratore Dr. A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ARICCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2880/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa l’11/5/2005, depositata il 27/6/2005, R.G.N. 6033/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per la estinzione del ricorso.

LA CORTE

– rilevato che con atto depositato in data 21.1.2011 D.A. F. ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 27.6.2005 nel giudizio tra D.A.F. e l’Enel Distribuzione spa;

– che con lo stesso atto l’Enel Distribuzione spa, tramite il proprio difensore a ciò abilitato dal mandato conferitogli, ha aderito alla rinuncia;

che l’atto di rinuncia è regolare e comporta l’estinzione del giudizio di cassazione;

che, sulla base della richiesta di parte, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Compensa spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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