Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7702 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22820-2006 proposto da:

C.M., *****, CI.MI., C.D.

V.M., in proprio ed anche nella qualità di eredi di C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALSESIA 40 SC D INT 2, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO GAETANO, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

D.P.M., F.G., B.C., CARD ASS.NI, F.V.A., ASSITALIA SPA, P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, Sezione civile, emessa il 17/05/2005, depositata il 20/05/2005;

R.G.N. 1217/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

FATTO E DIRITTO

C.M., Ci.Mi., Ci.De.Vi.Ma., in proprio e quali eredi di C.A., hanno proposto ricorso in data 19.7.2006 per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, n. 396/2005 emessa il 5.8.2005, non notificata, tra i predetti e F.V.A., B.C., C.R.D. Ass.ni, Assitalia S.p.A. e D.P.M., deducendo due motivi di ricorso.

Nelle more della fissazione della udienza innanzi (a questo S.C., è stata definita stragiudizialmente la lite tra le parti, come da atto di rinunzia depositato dai ricorrenti in data 11.2.2011, non sottoscritto dagli intimati.

Tanto premesso in diritto: deve rilevarsi che, pur non essendo l’atto di rinuncia, per la mancata accettazione degli intimati, idoneo a determinare la estinzione del processo, esso documenta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente stesso a coltivare il giudizio, e pertanto la impugnazione dev’essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione alla udienza, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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