LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30915-2006 proposto da:
C.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI CRISTIANO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.E. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato ACONE MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACONE MODESTINO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA –
SEZIONE II CIVILE, emessa il 17/2/2006, depositata il 19/04/2006, R.G.N. 1173/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato PIERO BIASIOTTI (per delega dell’Avv. FRANCESCO LUIGI BRASCHI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 208/06, depositata il 19.4.06, che si dichiara notificata il 6.9.2006, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda di C.S., conduttore di un appartamento locatogli da S.E., domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per non avere la locatrice adibito l’immobile all’uso da essa dichiarato come causa della risoluzione del contratto.
Il C. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata – con la relazione di notificazione, si da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..
Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376).
L’eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte del resistente, o il deposito da parte di quest’ultimo della copia notificata della sentenza impugnata, sono irrilevanti (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale precisa che il principio non comporta violazione dell’art. 24 Cost., poichè l’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito).
2.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011