Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.7715 del 05/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3107-2009 proposto da:

CABARA SCARL in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.

C.L., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO COMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1335/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima Sezione Civile, emessa il 29/1/2008, depositata il 31/03/2008 (R.G.

372/2003);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato SERGIO COMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Il Ministero dei lavori pubblici conveniva in giudizio (atto notificato il 5 maggio 1994) il Consorzio tra Imprese Ingg.

C. e B. spa e Impresa Raiola Ing. Angelo spa, chiedendo la ripetizione del pagamento, pari a circa L. 250 milioni, ritenuto indebitamente eseguito dalla Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno.

Il Tribunale rigettava la domanda nella contumacia del Consorzio.

La Corte di appello adita dal Ministero delle infrastrutture (succeduto a quello dei lavori pubblici), accoglieva l’appello e condannava la società al pagamento di circa Euro 107,000, 00, oltre accessori (sentenza del 31 marzo 2008).

La Corte perveniva a tale conclusione di merito dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, nonchè l’eccezione di incompetenza territoriale e quella di prescrizione, tutte sollevate dalla CA.BA.RA. s.c.a.r.l.

(nata dalla trasformazione dell’originario Consorzio). Le ultime due eccezioni venivano rigettate perchè tardive, essendo stata ritenuta valida la notifica dell’atto di citazione in primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CA.BA.RA. s.c.a.r.l., con due motivi di ricorso corredati da quesiti e illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso il Ministero.

3. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della notifica dell’atto di citazione, (art. 139, 145 e 148 c.p.c. e art. 46 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4) prospettando la violazione: dell’art. 46 c.c. per essere stata individuata la sede effettiva in contrasto con la sede legale, solo sulla base della circostanza di fatto che il custode dello stabile condominiale “si sia ricevuto la notificazione”; dell’art. 145 c.p.c., formulazione ante 2005, per aver ritenuto abilitato a ricevere il portiere dello stabile condominiale e non ad uso esclusivo della società; dell’art. 139 c.p.c., non risultando nella relata di notifica l’impossibilità da parte dell’ufficiale di reperire gli altri soggetti incaricati a ricevere l’atto giudiziario.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto valida la notifica perchè effettuata presso la sede effettiva della società. Ha tratto tale convincimento dalle risultanze probatorie (prima notifica alla sede legale dell’originario consorzio non andata a buon fine, con attestazione dell’ufficiale postale del trasferimento; seconda notifica ricevuta da persona qualificatasi “custode della sede consortile”, all’indirizzo coincidente con la successiva sede legale della nuova società, succeduta all’originario consorzio, nonchè con quello di una delle società dell’originario consorzio. Inoltre, ha valorizzato la mancata indicazione della sede effettiva dell’originario consorzio. Il giudice ha così compiuto un accertamento tipicamente di fatto, che avrebbe potuto essere censurato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo della adeguatezza e congruità della motivazione, secondo pacifica giurisprudenza (Cass. n. 3620 del 2004). Da ciò l’inammissibilità del motivo di ricorso proposto come violazione di norme sostanziali e processuali.

Comunque, anche ad ipotizzare l’astratta configurabilità delle violazioni processuali, queste sarebbero inammissibili, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c, n. 4, atteso che le fasi della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, non sono state riprodotte in ricorso, nè è indicato se e dove i relativi documenti sono stati prodotti dalla controparte nel giudizio di merito (Cass. s.u. n. 7161 del 2010).

Il secondo motivo, vertendo sulla rimessione in termini per le eccezioni di incompetenza per territorio e di prescrizione, sul presupposto della riconosciuta nullità della notifica del giudizio di primo grado attraverso l’accoglimento del primo motivo, è assorbito, essendo stato questo dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la CA.BA.RA. s.c.a.r.l.

al pagamento, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472