LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18709/2009 proposto da:
P.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ABATI Manlio, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
OASI COOPERATIVA S.R.L., COMUNE DI AQUINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3353/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2008 R.G.N. 10320/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
Udito l’Avvocato ABATI MANLIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
P.G.B. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 26 agosto 2008, che accogliendo l’appello del Comune di Aquino,ha respinto la sua domanda.
Il ricorrente instaurò un primo giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino nei confronti della OASI COOP srl, volto ad ottenere dalla cooperativa la somma di L. 8.425.000 a titolo di TFR; il giudizio si concluse con una conciliazione. Il P., introdusse poi un secondo giudizio, che è quello sul quale insiste la presente impugnazione.
La domanda proposta con il secondo giudizio, riportata nel ricorso per cassazione, è la seguente: “dichiarare intercorso tra il ricorrente e la Oasi srl un rapporto di lavoro subordinato celato fittiziamente da contratto di tipo societario; dichiarare l’avvenuta violazione della L. n. 1369 del 1960 e condannare il Comune di Aquino e la società convenuta, in solido tra loro, alla corresponsione delle differenze retributive, detratte le somme percepite a seguito della conciliazione del primo giudizio; dichiarare la nullità del licenziamento illegittimamente irrogato dalla cooperativa e ordinare la ricostituzione del rapporto tra il ricorrente e la società convenuta; dichiarare nulla la transazione stipulata tra il P. e il presidente della cooperativa ai sensi dell’art. 2113 c.c.”.
Il Tribunale di Cassino rigettò i capi della domanda relativi al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa e alla nullità del licenziamento. Dichiarò che tra la cooperativa e il comune era intercorso un appalto vietato di mere prestazioni di lavoro in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e condannò il Comune al pagamento al P., a titolo di differenze retributive, della somma di 20.624,98 Euro, oltre accessori.
Dichiarò altresì nulla la transazione stipulata tra la cooperativa e il P. nella parte in cui riteneva esaustiva di tutte le pretese del P. derivanti dal rapporto di lavoro.
A seguito dell’appello del Comune, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza, rigettando integralmente la domanda nei confronti dell’appellante.
La Corte ha ritenuto che dall’istruttoria svolta non risultasse provata la sussistenza della fattispecie di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1. In particolare ha ritenuto non condivisibile l’affermazione di fondo della sentenza di primo grado per la quale l’istruttoria avrebbe dimostrato la sussistenza di poteri di ingerenza del Comune nell’esecuzione del servizio, esercitata da dipendenti comunali.
Al contrario, la Corte ha rilevato che i testi, indotti dallo stesso P., G., M. e Gi. hanno concordemente riferito che le disposizioni di lavoro e l’organizzazione dell’attività facevano capo al presidente della cooperativa a cui dovevano essere rappresentate anche eventuali esigenze in caso di assenza, ferie o malattia.
La circostanza che in talune occasioni il segretario comunale o i vigili urbani abbiano richiamato i lavoratori e rilevato alcune disfunzioni del servizio costituiva evidentemente solo il legittimo esercizio da parte del committente di un potere di controllo sulla esecuzione dell’appalto.
Contro tale decisione il P. propone due motivi di ricorso, illustrati con una memoria per l’udienza. Il Comune e la cooperativa non hanno svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e dell’art. 2094 c.c., anche in relazione agli artt. 2104 e 2106 c.c., nonchè ancora violazione dell’art. 115 c.p.c..
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione all’art. 2967 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè omessa e falsa applicazione dell’art. 2222 c.c.. Omessa insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
I motivi sono privi di fondamento.
Quanto ai vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non viene focalizzato il fatto (o i fatti) oggetto del vizio e le ragioni per le quali sarebbe controverso e decisivo.
Peraltro, se superando la genericità del ricorso, si individua tale fatto nell’esercizio in concreto dei poteri direttivi ed organizzativi, le critiche mosse risultano inconsistenti: non si dimostra che la motivazione sia stata omessa (è pacifico che la Corte ha motivato), nè che sia contraddittoria. E certo la motivazione è sufficiente, in particolare perchè si concentra sul punto indicato come decisivo dal Tribunale indicando le ragioni per il quale non può essere condiviso.
Quanto alle violazioni di legge, i relativi quesiti di diritto sono inammissibili, perchè non pongono questioni di diritto, ma questioni di fatto in ordine alla valutazione del quadro probatorio, oppure si risolvono nella mera richiesta di verificare se la Corte abbia applicato correttamente le norme di cui si assume la violazione (ad es., “dica la Corte se il giudicante abbia violato l’art. 2222 c.c., per averne implicitamente ed automaticamente riconosciuto la operatività senza averne minimamente verificato la sussistenza dei presupposti”).
Il ricorso, nel complesso,deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese poichè nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011