LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33983-2006 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimata –
avverso la sentenza non definitiva n. 578/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/12/2005 e avverso la sentenza definitiva n. 256/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/07/2006, R.G.N. 325/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenze non definitiva del 18 novembre 2005 e definitiva del 7 luglio 2006, accoglieva il gravame svolto da B.A., dipendente pubblica transitata dall’ente locale di provenienza nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intera anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza.
2. La Corte territoriale puntualizzava che con sentenza non definitiva era stato riconosciuto il diritto di B.A. – facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale passata, dal 1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), e reinquadrata nei ruoli del personale statale ATA secondo il principio della temporizzazione -, al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza.
3. La Corte territoriale, con la sentenza definitiva, condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive, in assenza di contestazione sulla quantificazione, e riteneva inapplicabile lo ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 218 della legge 266/2005.
4. Avverso queste sentenze proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Pubblica istruzione, in persona del ministro pro- tempore, affidato ad un unico motivo. La dipendente pubblica non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente deduce violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo infondato il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell’anzianità posseduta al momento del passaggio dal ruolo dell’ente locale al ruolo statale. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito diritto ex art. 366-bis c.p.c..
2. Osserva il Collegio che, seppure nel ricorso per cassazione si dichiari testualmente di impugnare entrambe le sentenze, si deposita la sola sentenza definitiva e della sentenza parziale parte ricorrente si limita a riportarne il contenuto nella parte narrativa del ricorso.
3. Come già chiarito da questa Corte (ex multis, Cass. 18844/2008;
Cass. 13473/2002), secondo cui il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorchè l’art. 369 c.p.c., n. 2, non consideri espressamente tale ipotesi; onde, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest’ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso va, limitatamente a queste, dichiarato improcedibile.
4. L’improcedibilità (parziale) del ricorso avverso la prima decisione non si estende al ricorso avverso la seconda, essendo tale impugnazione del tutto autonoma, semprechè le censure siano specificamente riferibili al decisum della sentenza.
5. Ove, tuttavia, non siano apprezzabili nel ricorso censure autonomamente e specificamente riferibili alla decisione depositata in copia autentica, la declaratoria di improcedibilità investe il ricorso nella sua interezza.
6. Parte ricorrente, impugnando entrambe le decisioni, fonda le censure esclusivamente sull’infondatezza del reclamato diritto al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, anche alla stregua dello ius superveniens, non muovendo alcuna censura al decisum della sentenza definitiva con la quale, premessa l’inapplicabilità dello ius superveniens, la Corte di merito ha quantificato il credito per differenze retributive.
7. Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a procedere per le spese, non essendosi costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011