Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7927 del 06/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.L., Z.A., P.I., elett.te dom.ti in Roma, alla Via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. BERLIZI Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, dai quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

Per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 24006/2009 dep.

il 13/11/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo.

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso con il quale Z.L., Z. A., P.I., chiedono la correzione dell’errore materiale presente nella ordinanza in epigrafe alla pag. 3 rigo 2, laddove viene indicato il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 56, anzichè il D.Lgs. n. 346 del 1990; sentite le conclusioni del P.G. che ha aderito alla richiesta; rilevato che la istanza è fondata;

letto l’art. 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

Corregge l’ordinanza in epigrafe nel senso che alla pag. 3, rigo 2, laddove viene indicato “il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 56” debba leggersi ed intendersi “D.Lgs. n. 346 del 1990”;

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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