Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.793 del 14/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29985/2006 proposto da:

ASSOCIAZIONE SCUDERIA BRESCIA RALLY in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio dell’avvocato BACCI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCERI Giorgio, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 19/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACCI, per delega dell’Avvocato LUCERI, che insiste per l’accoglimento del ricorso e deposita cartolina di notifica del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’associazione Scuderia Brescia Rally ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di cui in epigrafe, che pronunciando sull’appello da esso contribuente proposto contro le decisioni di primo grado di rigetto dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento Irpeg ed Ilor anno d’imposta 1993 e 1994, riuniti i ricorsi relativi alle due annualità, aveva rigettato l’appello. Il ricorso, proposto solo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è fondato su di un duplice motivo.

L’intimato non ha controdedotto.

MOTIVAZIONE In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso avverso la sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001. Secondo quanto ha affermato questa Corte (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04). “In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processus nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi del D.Lgs. n. 300, art. 72, l’Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev’essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l’Agenzia e l’Avvocatura. L’assunzione in via esclusiva da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 ed 11, agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell’appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che a notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatolo del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”.

Da tanto consegue l’inammissibilità del ricorso in esame. Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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