Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7971 del 07/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22952-2005 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO P.A., denominata SUD GROSS DI PONTRELLI ANGELO, in persona del Curatore Dott.ssa V.M.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 111, presso l’avvocato GRASSO ROSALBA, rappresentata e difesa dall’avvocato VIGNOLA GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITO ALBINO DI G.NO DI ANGELO ALBINO & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

Letti gli atti.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il curatore del fallimento Sud Gross di Fornelli Angelo ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza n. 280 depositata il 22 marzo 2005 della Corte d’appello di Bari.

Rilevato che per l’effetto, ai sensi degli art. 375, 390 e 391 c.p.c. il giudizio di cassazione devesi dichiarare estinto e che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata società Vito Albino.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472