Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.8002 del 07/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18145-2005 proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DABORMIDA RENATO;

– ricorrente –

contro

R.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI VALERIO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2002 del TRIBUNALE di ACQUI TERME, depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udite l’Avvocato DABOMIDA Renato, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BARBANTINI Goffredo Maria, difensore del resistente che ha chiesto inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. sia in proprio che quale legale rappresentante della Azienda Agricola Mariella s.r.l. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 17/1/2005 con la quale il Tribunale di Acqui Terme, decidendo in funzione di giudice di appello, ha rigettato l’appello proposto dal predetto sia in proprio che nella detta qualità avverso una sentenza di un Giudice di Pace, relativa a prestazioni professionali eseguite da R.M., per le quali era stato emesso un decreto ingiuntivo per la somma di L. 1.8 50.000.

Resiste con controricorso il R. contestando la fondatezza dei motivi ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa; il medesimo ha, inoltre, depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osta all’esame nel merito della prospettata censura l’inammissibilità del ricorso.

Nei ricorso non si rinvengono elementi idonei alla ricostruzione degli antecedenti in fatto della lite e dello svolgimento del processo nei due gradi della precedente fase del giudizio.

L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, pone un preciso onere al riguardo a carico del ricorrente, sanzionandone l’inottemperanza con l’inammissibilità del ricorso, proprio al fine di mettere il giudice di legittimità in condizione d’apprezzare le doglianze prospettate con i motivi in relazione ai loro presupposti oggettivi in fatto ed in diritto. Nella fattispecie, non solo si è pretermessa “l’esposizione dello svolgimento del processo antecedente alla sentenza d’appello e si è limitata l’esposizione in fatto alla riproduzione di stralci della motivazione della sentenza stessa, ma neppure si sono forniti, attraverso i motivi di censura, gli elementi ricostruttivi del giudizio necessari alla decisione.

E’ pur vero che, per giurisprudenza da tempo consolidata, non è necessario che l’esposizione dei fatti di causa – richiesta a pena d’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione – dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorse, nè che si sviluppi in una narrativa analitica e particolareggiata; tuttavia, non è men vero che, stante il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, id est dalla sola lettura di esso ed escluso l’esame d’ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione così dell’origine e dell’oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti nonchè delle decisioni adottate dai giudici del merito e delle ragioni di esse, in guisa da consentire al giudice di legittimità un’adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia del giudice a quo, non potendosi al riguardo distinguere tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente, la cui integrazione aliunde non è consentita neppure l’atto cui vien fatto rinvio sia la stessa sentenza impugnata (recentemente, Cass. 24.3.05 n. 6397, SS.UU. 18.5.06 n. 11653, Cass. 16.9.04 r,. 18643, 29.7.04 n. 14474, 21.7.04 n. 13550, 19.4.04 n. 7392, 3.2.04 n. 1959, ma già in precedenza, e pluribus, Cass. 19.7.01 n. 9777, 11.7.00 n. 9206, 4.6.99 n. 5492, 29.12.97 n. 13071, 3.10.97 n. 9656, 8.9.97 n. 8711, 19.3.97 n. 2434).

Di tale consolidato orientamento costituisce particolare ulteriore applicazione la ritenuta inidoneità ad integrare i requisiti tanto della sufficiente esposizione del fatto quanto, soprattutto, della specificità dei motivi il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (e pluribus Cass. 6.6.03 n. 9060, 1.10.02 n. 14075, 10.4.01 n. 5816, 13.11.00 n. 14699, 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629).

Nella specie, pur ove si voglia considerare non determinante l’assoluta carenza d’una “premessa in fatto”, resta, comunque, che neppure dall’esposizione dei motivi risulta in qualche modo possibile avere una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio quale originariamente introdotto, della sua trattazione nonchè delle decisioni adottate dai giudici del merito e, di conseguenza, delle precise ragioni delle censure mosse sia con l’appello alla pronunzia di primo grado sia con il ricorso per cassazione a quella di secondo grado, ciò anche con particolare riferimento al vaglio d’ammissibilità delle une e delle altre in relazione al divieto d’introdurre in sede di legittimità questioni che non abbiano formato oggetto di contraddittorio in fase di merito, la cui violazione è rilevabile d’ufficio.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito di secondo grado è, infatti, indispensabile al giudice di Legittimità conoscere esattamente quali fossero state le originarie prospettazioni delle parti con domande ed eccezioni nel giudizio di primo grado, quali le decisioni su ciascuna di esse adottate dal primo giudice, quali le specifiche censure mosse a tali decisioni con l’atto d’appello ed in qual modo il giudice del gravame siasi pronunziato su ciascuna delle dette censure, dacchè è in relazione a siffatto svolgimento della dialettica processuale in ordine al thema disputandum devoluto al giudice del secondo grado che la pronunzia conclusiva di quest’ultimo può, poi, con la necessaria cognizione di causa ed in riferimento alle censure mosse con il ricorso, essere valutata in sede di legittimità.

Tali considerazioni si rivelano tanto più cogenti allorchè, come nel caso di specie, deducendosi, in particolare, il vizio motivazionale e la violazione del principio dell’onere della prova, sarebbe stato necessario richiamare ed illustrare, nel contesto del ricorso, nello svolgimento del processo o nei motivi di censura anche i presupposti in fatto e quali fossero le contrapposte tesi in fatto e in diritto e le contrapposte allegazioni nelle due fasi del giudizio, nonchè quali le decisioni assunte dal giudice anche in primo grado, onde consentire la verifica della pertinenza (rispetto alle contestazioni e allegazioni della fase di merito) e della decisività delle censure alla motivazione.

Tutto ciò che non si rinviene nell’atto in esame, se non in minima parte e in misura del tutto insufficiente con un parziale riferimento a deposizioni testimoniali sinteticamente richiamate e delle quali non si conosce l’esatto contenuto o con riferimento a minimio stralci della motivazione della sentenza di appello. Il ricorso neppure se esaminato nel suo complesso consente d’identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e L’esito e non consente un’adeguata valutazione delle ragioni di censura svolte avverso l’impugnata sentenza.

Deve, dunque, essere inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le speso di lite, liquidate come in dispositivo, seguono La soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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