LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A. (c.f.: *****), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso l’avvocato PIERGENTILI ELISABETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso l’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
Che la sig.ra B.E., con ricorso 2 novembre 2005 chiese che fosse pronunciata la separazione dal marito sig. C.A., con addebito a carico di quest’ultimo, con assegnazione della casa coniugale e l’attribuzione di un assegno di mantenimento;
che il convenuto si costituì chiedendo che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico della moglie, che la casa coniugale gli fosse assegnata, e che la domanda di assegno di mantenimento fosse rigettata;
che il Presidente del tribunale ordinò al sig. C. il rilascio della casa coniugale e pose a suo carico un assegno di Euro 3.000,00 per il mantenimento della moglie;
che il sig. C. propose reclamo avverso tale provvedimento, notificatogli con formula esecutiva il 5 maggio 2006, alla Corte d’appello ex art. 708 c.p.c., come modificato dalla L. n. 54 del 2006;
che la Corte d’appello, con ordinanza 9 ottobre 2006, dichiarò inammissibile il reclamo, non essendo applicabile alla fattispecie, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 708 c.p.c. e non prevedendo il previgente testo la reclamabilità del provvedimento impugnato;
che il sig. C. ha proposto reclamo avverso tale ordinanza con ricorso notificato il 23/25 gennaio 2007, formulando due motivi e la controparte ha resistito con controricorso notificato il 5/6 marzo 2007;
che il sig. C. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lui personalmente e dal suo avvocato e tale atto è stato accettato dalla controparte;
che pertanto il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, conseguendo in ogni caso la dichiarazione di estinzione alla rinuncia (Cass. sez. un. 17 febbraio 2005, n. 3129), con la compensazione delle spese così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità- delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011