LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 402/2010 proposto da:
W.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
N.O.Y.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di BRESCIA depositato il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.
FATTO E DIRITTO
W.A. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia, emesso in data 18 novembre 2008, depositato in cancelleria il 20 novembre 2008, con il quale detto Tribunale ha respinto la istanza di rimpatrio del figlio minorenne W.M., nato il *****, condotto in ***** dalla madre N.O.Y..
Il ricorso, proposto direttamente dal W., non è stato notificato alla controparte.
La mancanza di sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale, e la omissione della notifica a controparte ne determinano la inammissibilità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo consentita dalla legge la proposizione del ricorso per cassazione direttamente dal ricorrente e per di più, violando così il principio del contraddittorio, senza procedere alla notifica dello stesso alla parte contro interessata. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011