LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15329-2008 proposto da:
D.L.A., L.S.C., D.L.F., D.L.M.L., D.L.T., anche nella qualità
di eredi di D.L.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE PROVINCE 37, presso lo studio dell’avvocato DI CIO’ STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato MURINO GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.L.C., in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di D.L.A.M., DE.LU.AN., D.L.
A., DE.LU.AR., DE.LU.LI., D.L.I., DE.LU.LO.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 211/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 15/01 /08, depositata il 15/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Murino Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha chiesto la rimessione in termini depositando il duplicato di n. 4 cartoline A/R; nel merito chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
In relazione all’odierno ricorso è stata attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. in ragione della mancanza in atti della prova della avvenuta notifica dei ricorso nei confronti di tutte le parti intimate.
All’odierna udienza camerale, parte ricorrente ha depositato alcuni avvisi di ricevimento.
All’esito della verifica, risulta mancante la prova della avvenuta notifica del ricorso nei confronti di D.L.C., in proprio e nella qualità. Va, quindi, disposto il rinnovo della relativa notifica con rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di D.L. C., da effettuarsi entro 60 giorni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011