Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8269 del 11/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22937 – 2008 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato CAPUANO ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., M.M., M.S., G.

F., M.T., ME.SE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 718/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 22.6.07, depositata il 12/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Aldo Capuano che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

In relazione all’odierno ricorso è stata attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. in ragione della mancanza in atti della prova della avvenuta notifica del ricorso nei confronti di tutte le parti intimate.

All’odierna udienza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria in relazione alle notifiche effettuate.

All’esito della verifica odierna, non emergendo elementi decisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio, la Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della sezione.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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