Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8301 del 12/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31947/2006 proposto da:

D.M.R. *****, V.C.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato ORSINI Alessandro, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALERNO MASSIMILIANO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PARDINI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONGIOVANNI Carlo Alberto giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA *****, in persona del Procuratore Speciale Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTINARI ADRIANO giusta procura speciale del Dott. Notaio CLAUDIA GANGITANO in RHO del 9/11/2010, REP. N. 2860, resistente con procura;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1637/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda Civile, emessa il 14/06/2005, depositata il 08/11/2005 r.g.n. 1612/A/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato ORSINI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MONTINARI ADRIANO (per procura speciale notarile Dr.

GANGITANO CLAUDIA in RHO del 09/11/2010, rep. n. 2860);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che il ricorso non è stato notificato ad Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., nei cui confronti occorre integrare il contraddittorio;

che, in relazione al tempo trascorso dal deposito della sentenza impugnata, la notifica va eseguita presso la sede della società.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. mediante notifica del ricorso presso la sede della società, assegnando ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472