Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8305 del 12/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32158/2006 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA *****, in persona del Magnifico Rettore pro tempore Prof. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REG LAZIO, MEDEV MEDICAL DEVICES 91 SRL, MIN ECONOMIA FINANZE, AZD UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I ROMA GESTIONE COMMISSARIALE;

– intimati –

sul ricorso 1117/2007 proposto da:

MEDEV MEDICAL DEVICES 91 S.R.L. *****, in persona del legale rappresentante Amm.re Unico Sig. S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATOLA AZD UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I ROMA, in persona del Commissario Prof. L.C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA, REGIONE LAZIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5877/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa il 08/12/2005, depositata il 02/02/2006 R.G.N. 32399/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato BERNARDI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GIGLI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con l’inammissibilità’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/2/2006 il Giudice di Pace accertava che il credito vantato dall’attrice società Me.Dev. 91 s.r.l. nei confronti della Gestione Commissariale dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I per la fornitura di prodotti medicinali effettuata nel 1998 ammontava ad Euro 828,77, oltre ad interessi al saggio legale dal 4/4/2001 al saldo, e condannava l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma al pagamento di tali importi.

Avverso la suindicata pronunzia del Giudice di Pace di l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la Gestione Commissariale dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e la società Me.Dev. 91 s.r.l., che indica di proporre altresì ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso è inammissibile, essendo l’impugnata sentenza invero appellabile.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia come nella specie proposta con l’espressa indicazione di somma volta a quantificare il danno richiesto con clausola di contenimento nell’ambito della competenza del giudice adito, deve escludersi che la medesima possa considerarsi formulata entro il limite stabilito dall’art. 113 c.p.c., per la decisione della causa secondo equità, dovendo il valore della causa da ritenersi uguale al massimo della competenza del giudice adito, ai sensi degli artt. 10 e 14 c.p.c..

Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell’art. 339 c.p.c., con l’appello, e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, ancorchè il giudice abbia accolto la domanda nei limiti di valore per la pronuncia secondo equità (v. Cass., 17/4/2007, n. 9138; Cass., 31/7/2006, n. 17456; Cass., 6/4/2006, n. 8075).

Orbene, la domanda formulata dall’originaria attrice in primo grado società Me.Dev. 91 s.r.l. contemplava invero la c.d. clausola di contenimento riferita ai limiti della competenza per valore del giudice adito (e non anche ai limiti del giudizio di equità ex art. 113 c.p.c.).

La sentenza era pertanto impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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