LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19533/2009 proposto da:
R.R. *****, R.M.
*****, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della EL.DA. SAS DI RISSO ROBERTO & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio degli Avvocati MORIGI Enrico e CELANI CARLO, che li rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.G. *****, in proprio e quale legale rappresentante della IDROTERMICA di SALATI GIAMPIERO E C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso l’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO FRANCESCO, FRANCIOSI GIOVANNI, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 658/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 20/6/06, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Vista la rinunzia proposta dai ricorrenti R.R. e R. M. al ricorso da loro presentato contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 658 del 20.6.2006, nel giudizio pendente tra essi ricorrenti e S.G.;
Visto che a tale rinunzia ha presentato adesione il resistente e che conseguentemente nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione;
visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011