Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.8425 del 12/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19533/2009 proposto da:

R.R. *****, R.M.

*****, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della EL.DA. SAS DI RISSO ROBERTO & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio degli Avvocati MORIGI Enrico e CELANI CARLO, che li rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G. *****, in proprio e quale legale rappresentante della IDROTERMICA di SALATI GIAMPIERO E C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso l’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO FRANCESCO, FRANCIOSI GIOVANNI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 20/6/06, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Vista la rinunzia proposta dai ricorrenti R.R. e R. M. al ricorso da loro presentato contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 658 del 20.6.2006, nel giudizio pendente tra essi ricorrenti e S.G.;

Visto che a tale rinunzia ha presentato adesione il resistente e che conseguentemente nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione;

visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472