LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ITALCO Srl in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 9/11, presso l’avv. De Arcangelis Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. De Lucchi Baroni Marco giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 11, n. 130 del 3/4/08;
udito l’avv. De Arcangelis per delega.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“La societa’ propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto un credito IVA di Euro 96.858,91, rigettando per il resto l’appello della societa’.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
I due motivi, con i quali si lamenta la nullita’ del procedimento tributario e la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 non si concludono con il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis”;
che la societa’ ricorrente ha presentato una memoria, in sostanza assumendo la natura sanzionatela dell’art. 366-bis;
che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando che la declaratoria di inammissibilita’ non costituisce sanzione processuale e pertanto l’intervenuta abrogazione della norma non preclude la sua applicazione ratione temporis;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011