Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8449 del 12/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Il Pestello s.n.c. di Molinari Alcx & C, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi 209, presso l’avv. Buzzi alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Scancarello Angelo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 6, n. 19 del 23/4/08.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La societa’ propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso da essa proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la societa’ invoca la giurisdizione del giudice ordinario in virtu’ della sentenza costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo e’ inammissibile, in quanto sulla questione di giurisdizione si e’ formato il giudicato, non risultando che abbia costituito motivo di appello.

Con il secondo motivo la societa’ assume che alla dichiarazione del dipendente, riportata nel verbale ispettivo, di essere stato assunto pochi giorni prima dell’ispezione, debba riconoscersi valore di piena prova.

Il mezzo e’ manifestamente infondato, trattandosi di dichiarazione priva di qualsiasi valore privilegiato e liberamente apprezzabile dal giudice”;

che la ricorrente ha presentato una memoria, evidenziando l’adesione dell’Agenzia delle Entrate al primo motivo di ricorso;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando — quanto all’adesione dell’Agenzia delle Entrate sul primo motivo -che l’esistenza del giudicato implicito non e’, ovviamente, soggetta al potere dispositivo delle parti e che della adesione della contro ricorrente puo’ tenersi conto solo ai fini della liquidazione delle spese;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che appare equo disporre la compensazione delle spese, per i motivi sopra indicati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472