LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Spagna 35, presso l’avv. Di Bonito Leopoldo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 133/12/08 del 9/6/08.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del C. contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.
Il C. resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia invoca la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della sentenza costituzionale n. 130 del 2008.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto sulla questione di giurisdizione si e’ formato il giudicato, non risultando che sia stata posta con l’appello”;
che il controricorrente ha depositato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che appare equo, tenuto conto di ogni aspetto della vicenda, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011