Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.8593 del 14/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 259, presso gli Avv.ti Bonelli Franco, Laura Salvaneschi e Priscilla Pettiti che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso l’Avv. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, come da procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e di:

COMUNE DI TARANTO, con domicilio eletto in Roma, via Villa Severini n. 54, presso l’Avv. Dante De Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Bracciodieta, come da procura margine della memoria difensiva;

– resistente –

per l’impugnazione della:

ordinanza di sospensione del processo emessa dal Tribunale di Matera e depositata in data 12 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Matera con l’ordinanza in epigrafe, ha disposto la sospensione del giudizio instaurato dalla Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture S.p.a. (in seguito Banca OPI) nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.a. (in seguito Banca Tesoriere) al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento degli obblighi sulle stessa gravanti in relazione all’esecuzione delle disposizioni impartite dal Comune di Taranto in occasione del rilascio di delegazioni di pagamento con le quali aveva ordinato alla Banca Tesoriere di effettuare in favore della Banca OPI il rimborso dei finanziamenti (prestito obbligazionario e apertura di credito) da questa concessi al Comune accantonando a tal fine le entrate afferenti a specifici titoli di bilancio; nel giudizio si è costituito anche il Comune di Taranto chiamato in garanzia dalla convenuta. La sospensione è stata motivata ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente avanti al Tribunale di Matera e quello pendente avanti al Tribunale di Taranto instaurato dal Comune di Taranto nei confronti della Banca OPI e della Banca Tesoriere, al fine di sentir dichiarare, tra l’altro, la nullità di citati contratti di finanziamento e di conseguenza delle connesse delegazioni di pagamento.

Contro l’ordinanza di sospensione propone ricorso per cassazione la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. (in seguito Banca IIS), quale subentrante nei rapporti giuridici già facenti capo alla Banca OPI per effetto di atti di scissione.

Resistono con memoria la Banca Tesoriere e il Comune di Taranto.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con cui si denuncia contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato per avere pronunciato la sospensione pur avendo ritenuto che vi sia diversità di soggetti tra la causa pregiudicata e quella pregiudiziale è inammissibile in quanto il vizio denunciato, che può attenere unicamente all’apparato motivazionale, non è tra quelli deducibili nel ricorso per regolamento di competenza (Cassazione civile, sez. 2, 23 agosto 2006, n. 18332), dovendo comunque la Corte, se ritualmente investita, valutare la sussistenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo al fine di evitare la pregiudizievole situazione di stallo collegata a un erroneo provvedimento di sospensione. Se poi il motivo in esame, in quanto corredato da quesito, dovesse essere inteso come volto a dedurre una violazione di legge sarebbe comunque inammissibile in considerazione della genericità del quesito, del tutto svincolato da un minimo di collegamento con la fattispecie e oltretutto fondato su un presupposto (mancanza di identità dei soggetti coinvolti) diverso da quello posto a fondamento del terzo motivo.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce l’erroneità dell’ordinanza di sospensione per avere ritenuto sussistente un nesso di pregiudizialità logico giuridica tra le due cause in esame, essendo inidoneo il quesito di diritto che la correda.

Premesso che si chiede di accertare “se sussista un nesso di pregiudizialità logico-giuridica che renda necessaria la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. tra una controversia avente ad oggetto una declaratoria di nullità di un contratto ed una controversia avente ad oggetto una domanda risarcitoria che non ha titolo in tale contratto e che non presuppone – per il suo accoglimento una pronuncia di merito alla validità/esistenza di tale contratto”, la mancata rispondenza del quesito alla ratio dell’art. 366-bis c.p.c., deriva dalla considerazione che “Affinchè il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni e sia prospettata la diversa “regula iuris” da applicare alla fattispecie, di cui si chiede la enunciazione alla Corte. Il motivo, pertanto, è inammissibile qualora il quesito si esaurisca in una enunciazione di carattere generale e astratto che – in quanto privo di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie – non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente. Specie tenuto presente – altresì – che il quesito stesso non può essere desunto, o integrato, dal motivo” (Cassazione civile, sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 482) e a tali principi non si adegua il quesito che da per scontata l’insussistenza di ciò che invece il giudice ha affermato e cioè la necessaria dipendenza del giudizio sulla domanda di risarcimento dalla validità dei contratti della cui nullità si discute in altra causa senza indicare il principio di diritto in base al quale tale rapporto non dovrebbe ravvisarsi nella fattispecie.

Parimenti inammissibile è, infine, il terzo motivo con cui si censura l’ordinanza per avere ritenuto insussistente il rapporto di continenza tra il giudizio poi sospeso e quello pendente avanti al Tribunale di Taranto sia perchè il quesito è ancora una volta svincolato da qualunque collegamento con la fattispecie sia per carenza di interesse in quanto secondo la prospettazione della ricorrente la competenza per entrambi i giudizi spetterebbe al Tribunale di Matera in quanto giudice preventivamente adito e quindi da un lato non avrebbe potuto essere dallo stesso dichiarata e dall’altro non avrebbe impedito, in attesa di un’eventuale decisione sul punto da parte del Tribunale di Taranto declinatoria della competenza per continenza, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei resistenti che liquida in favore di ciascuno in complessivi Euro 10.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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