LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.E.I. S.p.a. – Gruppo riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Avellino, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. BARBARO Ciro, entrambi elett.te domiciliati in Roma, Via Eudo Giulioli 47 /B/18 presso Giuseppe Mazzitelli;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 79 presso lo studio dell’avv. Antonio Trulio e rapp.to e difeso dagli avv.ti CUSANO Carmine e Raffaele Beccasio, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, dom.ti presso l’Avvocatura Generale dello Stato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– intimati –
avverso la sentenza n. 109.12.06, depositata in data 5.07.06, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Udito il P.G. in persona del Dr. Immacolata Zeno che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 giugno 2001 C.A. impugnava una cartella di pagamento deducendo che, contrariamente a quanto indicato nella stessa cartella, aveva già tempestivamente impugnato anche l’avviso di rettifica della dichiarazione Irpef ed Ilor per l’anno 1993 notificatogli dall’Ufficio delle Entrate di S. Angelo dei Lombardi.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Proponeva appello la G.E.I. e la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile il gravame in considerazione della sua tardività. Avverso la detta sentenza la G.E.I. S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato sotto il profilo dell’erronea interpretazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. Si costituiva il contribuente con controricorso, in cui eccepiva tra l’altro l’inammissibilità del controricorso per mancata formulazione dei quesiti ed ha successivamente depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, merita di essere accolta. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).
Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
Ciò premesso, nel ricorso in esame, la ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, sotto il profilo dell’erronea interpretazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, omettendo la formulazione del quesito di diritto malgrado che la sentenza impugnata risulti depositata in segreteria dopo la data sopra indicata, esattamente il 5 luglio 2006.
Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate a favore del contro ricorrente come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese in favore dell’Amministrazione in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore del controricorrente C.A., che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011