LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNABAI Sergio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M-Tre di Giannettino M, & C. S.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 09, n. 78/09/05 del 6 aprile 2005, depositata l’11 aprile 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso;
Preso atto che la società contribuente intimata non si è costituita;
Visto che questa Corte con ordinanza dell’8 febbraio 2010 – rilevato che il ricorso non risultava ritualmente notificato alla società intimata presso il difensore nominato in primo grado, in ragione del trasferimento del destinatario – aveva disposto ex art. 291 c.p.c., che la notifica del ricorso fosse rinnovata;
Rilevato che tale ordinanza, ritualmente comunicata, è rimasta ineseguita, mancando il deposito dell’atto notificato ex art. 371 bis c.p.c.;
Tenuto conto che secondo l’orientamento costantemente espresso dalle Sezioni Unite, l’art. 371 bis c.p.c., nella parte in cui dispone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, deve essere interpretato come riferibile anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità (Cass. S.U. ord. 4646/2005);
Ritenuto che nel caso di specie, poichè non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell’atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all’ordine della Corte, vada dichiarata non l’improcedibilità, bensì l’inammissibilità del ricorso (Cass. S.U. ord. n. 27398/05);
Considerato, infine, che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011