LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 5, presso l’avv. RICCO Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 15^, n. 56/15/05 del 3 maggio 2005, depositata il 25 luglio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Francesco Ricco, per il ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
letto il ricorso del contribuente concernente l’accertamento di un maggior reddito di partecipazione del socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, presumendo la distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società;
letto il controricorso dell’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
considerato che il ricorso è fondato su due motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver attribuito alla presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria valore di presunzione iuris et de iure e per aver comunque omesso di valutare la prova contraria offerta dal contribuente e di giustificare le ragioni per le quali l’abbia disattesa; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci (Cass. n. 18640 del 2008).
La sentenza ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e il ricorso è privo di autosufficienza in ordine alla prova che il contribuente avrebbe offerto e che il giudice non avrebbe valutato in ordine all’accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi (questo essendo l’oggetto che la prova contraria doveva avere);
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
ritenuto che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011