LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDRIONI FRANCESCO con studio in BRESCIA, Via Vittorio Emanuele II 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOC. GARDAFIN SRL IN LIQUIDAZIONE, *****, in persona del legale rappresentante, liquidatore rag. P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLI 9, presso lo studio dell’avvocato MERLA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVO MICHELE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2690/2006 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione Commerciale, emessa il 26/06/2006, depositata il 27/07/2006; R.G.N. 4410/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MERLA MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.A. propose opposizione avverso l’esecuzione immobiliare introdotta nei suoi confronti dalla societa’ Gardafin S.p.A..
Il Tribunale di Brescia, con sentenza pubblicata il 27 luglio 2006, rigetto’ l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza Z.A. propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi. La societa’ intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile.
Il ricorso risulta notificato il 2/4 dicembre 2006 e risulta proposto, secondo quanto enunciato nel ricorso medesimo, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia notificata il 10 ottobre 2006.
Tuttavia, risulta prodotta agli atti di questo giudizio di Cassazione la copia autentica della sentenza conclusiva del giudizio di merito priva della relata di notificazione.
Va percio’ fatta applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9005/2009 (“La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitatile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 312 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione”), seguita oramai da altra giurisprudenza di questa Corte (tra cui, Cass. ord. n. 11376/2010, Cass. ord. n. 25070/10).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011