Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.8823 del 18/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.V. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO CARMINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il 10/05/2007, n. 50175/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 10.5.07, ha parzialmente accolto la domanda di equo indennizzo proposta da I. V., ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, per l’eccessiva durata del processo civile da lei promosso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con citazione del 12.4.88, definito in primo grado con sentenza del 4.9.01, in grado d’appello con sentenza del 6.7.04 ed ancora pendente in cassazione alla data della decisione. La Corte, individuata in cinque anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado e ritenuto che il comportamento processuale della ricorrente avesse concorso a ritardarne la definizione per ulteriori anni uno e mesi sei, escluso che le fasi d’appello e di cassazione (quest’ultima alla data della decisione) avessero avuto una durata eccessiva, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente la somma di Euro 7.000, in ragione di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, oltre alle spese del procedimento. La I. ha chiesto la cassazione del provvedimento, affidandola a sette motivi di ricorso. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso la I., denunciando violazione dell’art. 6, par. 1, artt. 41 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 117 Cost., lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato il danno soltanto in relazione alla durata del processo eccedente quella ritenuta ragionevole, così disapplicando la consolidata giurisprudenza della Corte EDU che afferma che l’indennizzo va riconosciuto per ogni anno effettivo di giudizio, e formula quesito di diritto con il quale chiede a questa Corte se sia vero che l’ambito della valutazione equitativa affidata al giudice del merito è segnato sempre e comunque dalla Convenzione Europea per come essa vive nelle decisioni della CEDU, di modo che i giudici nazionali, in base al principio di sussidiarietà, devono applicare ed interpretare il diritto nazionale conformemente a tali decisioni. Il motivo, nei termini illustrati nel quesito, è manifestamente infondato. Costituisce infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. nn. 8780/010, 7550/010), ed enunciato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 348 e 349/07), che il giudice italiano, chiamato a dare applicazione della L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla Convenzione EDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo entro i limiti in cui detta interpretazione sia resa possibile dal testo della legge stessa. Se invece ciò non è possibile (come nel caso dell’art. 2, comma 3, lett. a), a norma del quale rileva solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole), il giudice, qualora dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione internazionale interposta, deve investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità rispetto al parametro di cui all’art. 117 Cost., comma 1, ma non può procedere alla diretta disapplicazione della norma interna. 2) Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente, denunciando violazione delle norme della Convenzione EDU, della L. n. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, artt. 111 e 117 Cost., art. 132, n. 4, artt. 135 e 737 c.p.c., art. 2056 c.c. nonchè vizi di motivazione, lamenta che la Corte territoriale: a) abbia ritenuto ragionevole una durata di cinque anni del primo grado del giudizio, tenuto conto dell’avvenuto espletamento e del successivo rinnovo di una consulenza estimativa e dei chiarimenti richiesti dalle parti, erroneamente desumendo la complessità della causa dalle manchevolezze e dai ritardi dei ctu; b) abbia detratto ulteriori anni uno e mesi sei per i rinvii richiesti dalle parti, senza valutare se tali rinvii fossero o meno dovuti a comportamenti dilatori. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Nell’accertare la violazione del termine di durata ragionevole del processo il giudice nazionale non è vincolato a criteri rigidi e predeterminati, ma è tenuto a compiere, caso per caso, una valutazione di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001 (complessità della fattispecie, comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi). Nel compiere tale valutazione, tuttavia, il giudice può discostarsi dai parametri tendenziali fissati in materia dalla CEDU (che sono di anni tre per il giudizio di primo grado, di anni due per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità) solo in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass. n. 6039/09). La particolare complessità del giudizio di primo grado, che giustifica la determinazione della sua ragionevole durata in un periodo superiore ai tre anni, non può dunque essere desunta dai tempi lunghi occorsi per l’espletamento di una ctu, ove questi non siano dipesi da un’oggettiva difficoltà dell’indagine, ma dalla lentezza e dalla scarsa professionalità del tecnico incaricato, la cui incapacità di rispondere in maniera esaustiva ai quesiti sottopostigli abbia, oltretutto, reso necessario il successivo conferimento di un identico incarico ad altro professionista. Non sono, inoltre, detraibili dalla durata irragionevole del processo i rinvii richiesti dalle parti non imputabili ad un intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, o, in generale, all’abuso del diritto di difesa (Cass. n. 11307/10), dovendosi, peraltro, anche in tal ipotesi, valutare se al protrarsi del giudizio oltre il termine ritenuto ragionevole non abbiano concorso anche i tempi lunghi del rinvio fra l’una e l’altra udienza, dovuti a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 7550/010). Ne consegue che la Corte di merito – che ha fissato in un quinquennio la durata ragionevole del giudizio di primo grado in base alla mera considerazione “dei tempi di espletamento della ctu estimativa e dei connessi chiarimenti richiesti dalle parti”, ma non ha precisato se tali tempi potessero ritenersi congrui in relazione all’oggetto dell’indagine, nè se i chiarimenti si fossero resi necessari a causa dell’incompletezza dell’elaborato peritale, e che ha, altresì, detratto dal residuo periodo di durata del processo “la fase di stasi processuale conseguente a richieste di rinvio dei procuratori delle parti”, senza valutare se le richieste di rinvio fossero meramente dilatorie o fossero giustificate da esigenze difensive – è incorsa nel denunciato vizio di insufficiente motivazione. 3) E’ fondato anche il quinto motivo di ricorso, con il quale la I., lamentando ulteriore violazione delle norme della Convenzione EDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 e, art. 2056 c.c., rileva che la Corte territoriale ha erroneamente operato una parcellizzazione dei vari gradi del processo, anzichè considerarlo unitariamente, così escludendo che quello d’appello, durato due anni e mezzo, e quello di cassazione, tuttora in corso, abbiano inciso sulla sua durata irragionevole. Infatti, ai fini dell’accertamento della durata eccessiva del processo (che discende dall’eccedenza, oltre il termine ragionevole, del tempo intercorso dall’inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto), il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva dell’intero procedimento, atteso che il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (Cass. n. 18720/07). 4) Sono, infine, fondati anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso, con i quali la I. denuncia vizi di omessa pronuncia del provvedimento impugnato. La Corte d’Appello, infatti, non ha assunto alcuna decisione sulle domande, ritualmente avanzate dalla I. nel ricorso introduttivo, di risarcimento del danno patrimoniale e di riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata. Il decreto va dunque cassato in relazione ai motivi accolti e rinviato per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corteo rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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