Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8865 del 18/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30007-2006 proposto da:

C.T. *****, M.G.

*****, S.A. *****, M.

N. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 530, presso lo studio dell’avvocato MASCI GIORGIO, rappresentati e difesi dagli avvocati LOIACONO LEONARDO con studio in 70125 BARI, V.LE DELLA REPUBBLICA 71, DEPALO NICOLANTONIO giusta delega in calce al ricorso, MUSCHITIELLO ALBERTO giusta delega a margine della memoria;

– ricorrenti –

contro

D.R.C.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PATERNO’ RADDUSA PIETRO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI –

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 28/4/2006, depositata il 24/05/2006, R.G.N. 717/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PATERNO’ RADDUSA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 28.3.1996 gli epigrafati ricorrenti convenivano in giudizio il notaio D.R.C.A. esponendo che la stessa, dopo aver rogato l’atto di acquisto del Motopesca “*****” intervenuto in data 9 maggio 1995, tra loro ed il venditore B.N., aveva curato con ritardo la trascrizione dell’atto avvenuta il 10 luglio 1995, così consentendo ai creditori del venditore di intraprendere una procedura esecutiva con pignoramento trascritto il 30 giugno 1995, nella quale procedura interveniva anche un altro creditore. Aggiungendo di essere stati costretti all’esborso di somme notevoli (L. 12.668.400 e L. 75.563.305) per ottenere la cancellazione del gravame, chiedevano la condanna della notaio al risarcimento dei danni in loro favore nella misura di L. 688.231.705 oltre interessi legali.

In esito al giudizio in cui si costituiva la D.R. deducendo l’infondatezza della domanda, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e condannava la notaio al pagamento di Euro 71.178,00.

Avverso tale decisione proponeva appello la D.R. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata in data 24 maggio 2006 accoglieva l’impugnazione rigettando la domanda risarcitoria proposta dagli epigrafati ricorrenti i quali avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso la D.R..

Entrambe le parti hanno quindi depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (art. 1176 e 2236 c.c.) nonchè il vizio di erronea e contraddittoria motivazione, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per avere i giudici di seconde cure trascurato che l’assunto del notaio – di aver richiesto ai coniugi M. le certificazioni anagrafiche contestualmente alla stipula della compravendita – non aveva trovato alcun riscontro probatorio. Inoltre, sarebbe sfuggito alla Corte di merito – così continuano i ricorrenti – che le collaboratrici de notaio avevano riferito di aver sollecitato la consegna dei certificati nel mese di giugno, senza specificare se all’inizio o alla fine del mese, e che le figlie del M. avevano riferito che i certificati furono consegnati non appena richiesti.

La censura è inammissibile. In primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesìti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

Quanto al profilo, afferente alla pretesa violazione di legge, l’inammissibilità discende dal rilievo che la Corte di merito, in esito agli accertamenti di fatto svolti, ha ritenuto conclusivamente che al notaio non era stato mai dato l’incarico di procurarsi la certificazione necessaria per procedere alla trascrizione, tant’è che tali certificati furono richiesti dalla stessa D.R. e dalle sue collaboratrici più volte, all’atto della stipula ed in seguito. Sulla base della valutazione di tali risultanze istruttorie, la Corte ha quindi escluso che l’operato del notaio sia stato in alcun modo negligente ed ha concluso che il ritardo della trascrizione andava addebitato conseguentemente ai coniugi M..

Ciò posto, mette conto di evidenziare che i ricorrenti invocano in questa sede la riconsiderazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di seconde cure attraverso la rivalutazione delle deposizioni testimoniali raccolte. Ma a riguardo vale di pena di sottolineare che l’apprezzamento dei fatti attiene al libero convincimento del giudice di merito e che deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma rivalutazione degli stessi.

Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, deducendo formalmente un preteso vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

All’inammissibilità della doglianza in esame, riguardante il profilo della sussistenza o meno della responsabilità professionale del notaio, consegue l’assorbimento della seconda censura per violazione di legge in relazione agli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. e art. 2697 c.c. riguardante la pretesa violazione del principio generale della disponibilità delle prove ai fini specifici della determinazione del quantum debeatur. E’ appena il caso di osservare infatti che l’inammissibilità della doglianza avverso la decisione, con cui la Corte di merito ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai coniugi M., rende inevitabilmente superfluo l’esame della successiva censura.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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