Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8866 del 18/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10957-2005 proposto da:

TAMANI UGO & FIGLIO DI ROBERTO LOMBARDI & C SNC P. IVA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso dagli avvocati GHELARDI ETTORE, GHIGLIOTTI LEOPOLDO;

– ricorrente –

contro

COND. ***** in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 14502-2005 proposto da:

CONDOMINIO ***** in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CORRIDONI 15 SC A 1, presso lo studio dell’avvocato AGNINO PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

TAMANI UGO & FIGLIO DI ROBERTO LOMBARDI & C SNC;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 72/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato GHERARDI Ettore, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato AGNINO Paolo, difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per accoglimento 1^ motivo del ricorso principale; assorbimento ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’amministratore del condominio di *****, controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 29 gennaio 2005 – la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, aveva dichiarato che lo stesso amministratore non era passivamente legittimato rispetto alla domanda proposta da Tamani Ugo e Figlio s.n.c. di Roberto Lombardi e C. con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1994, non ha documentato di essere stato autorizzato dall’assemblea, eventualmente in via di sanatoria, a costituirsi nel giudizio di legittimità e a proporre ricorso incidentale, sicchè va disposto che vi provveda, in applicazione dei principi enunciati dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 6 agosto 2010, n. 18331 e n. 16332.

P.Q.M.

Assegna il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la produzione dell’autorizzazione all’amministratore, da parte dell’assemblea del condominio di *****, a costituirsi nel presente giudizio dì legittimità e a proporre ricorso incidentale. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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