LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11870-2005 proposto da:
S.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE MARIO;
– ricorrente –
contro
D.D. *****, COND.
*****, M.I. *****, R.P. *****, F.G.
*****, F.A. *****, M.
L., C.A. *****, I.A.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIZZUTI PASQUALE;
– controricorrenti –
e contro
D.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 511/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato CONTE MARIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’amministratore del condominio del *****, controricorrente nel giudizio promosso innanzi a questa Corte da S.L. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 13 ottobre 2004 – con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, lo stesso S. era stato condannato a ridurre in pristino l’apertura della porta realizzata sul lato posteriore del locale terraneo situato nel fabbricato costituito dal predetto *****, ricostituendo la stessa nelle dimensioni lucifere originarie, non ha documentato di essere stato autorizzato dall’assemblea, eventualmente in via di sanatoria, a costituirsi nel giudizio di legittimità, sicchè va disposto che vi provveda, in applicazione dei principi enunciati dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 6 agosto 2010, n. 18331 e n. 18332.
P.Q.M.
Assegna il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la produzione dell’autorizzazione all’amministratore, da parte dell’assemblea del condominio del *****, a costituirsi nel presente giudizio di legittimità. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011