LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MAURIZIO BADII & C. SRL ***** in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
DITTA MISTER MUOIO RAPPRESENTANZE DI MASSIMO MUOIO *****
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO ROCCO LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati LA BELLA MICHELINA, ALESSANDRO IACOBITTI, giusta mandato a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3741/2010 del TRIBUNALE di ROMA dell’11.2.2010, depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito per la resistente gli Avvocati Alessandro Iacobitti e Michelina La Bella che si riportano agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 25.11.2008 la società Maurizio Badii & C ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma la ditta Mister Muoio Rappresentanze di Massimo Muoio chiedendone la condanna al pagamento di Euro 26.780,65, quale credito derivante dal rapporto di agenzia già instauratosi fra le parti.
Nel corso del giudizio si costituiva la ditta Mister Muoio la quale, fra l’altro, eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio del giudice civile di Roma, per essere, invece, competente, in forza del combinato disposto dell’art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 413 c.p.c., il giudice del lavoro di Napoli, luogo in cui l’agente aveva il proprio domicilio.
Con sentenza in data 11/18.2.2010 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio, essendo competente il giudice del lavoro di Napoli.
Avverso tale sentenza propone regolamento di competenza la società Maurizio Badii & C, chiedendo di riconoscersi la competenza del Tribunale civile di Roma. Ha depositato memoria difensiva la ditta Mister Muoio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il requisito della personalità della prestazione, necessario ai fini dell’applicabilità del foro del domicilio dell’agente, previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 4 (che, come noto, ha carattere di esclusività e non concorre con quelli previsti dal precedente comma 2: v. ad es, Cass. n. 7358/2003), resta escluso solo ove l’agente abbia organizzato e svolga la propria attività in forma imprenditoriale, occupandosi esclusivamente dell’organizzazione e del coordinamento dei propri collaboratori e limitandosi ad offrire i servizi della propria impresa (cfr. Cass. n. 2836/1994; Cass. n. 709/1998).
Più in particolare, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato, sussumibile nella previsione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, ove l’agente abbia forma societaria (si tratti di società di capitali o di persona, che costituisca un autonomo centro di imputazione di interessi: v. Cass. n. 15341/2000; Cass. n. 6351/2006; Cass. n. 27576/2006), o, comunque, allorchè lo stesso si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale.
Nel caso in esame, tali presupposti non sembrano riscontrarsi, alla luce del motivato accertamento svolto nella decisione impugnata, dalla quale risulta che il M. ha svolto l’attività di agente direttamente e personalmente, avvalendosi di un apparato organizzativo di modeste dimensioni.
I dati offerti dalla società ricorrente per escludere la personalità della prestazione (utilizzazione di quattro collaboratori ed uso di un ufficio di 100 mq, per la commercializzazione di 10 marchi) non appaiono di per sè idonei ad accreditare una diversa valutazione, per l’impossibilità di inferire dagli stessi, a prescindere dalla loro effettiva sussistenza, un ruolo puramente organizzativo dell’agente, o, in altri termini, l’assenza di un’attività personale, con rilevanza quantomeno prevalente, al medesimo riferibile.
Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011