Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.8969 del 19/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10325-2010 proposto da:

PARTENOPEA BINGO SRL *****, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ROSSINI 26, presso lo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GAGLIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TARTAGLIONE GIACOMO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1442/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 4/3/09, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Tartaglione Giacomo, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 22.4.2009, confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda proposta da E. M. contro la s.r.l. Partenopea Bingo, diretta ad impugnare il licenziamento dalla stessa intimatogli in data 10.12.2002 e a conseguire talune differenze retributive, in particolare adottando i provvedimenti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 (reintegrazione e risarcimento del danno).

Per quanto ancora rileva, la Corte, ricordato preliminarmente che al lavoratore era stato contestato di essere stato rinvenuto presso la Sala Bingo Game di Mercogliano intento a prestare attività lavorativa per conto di detto esercizio, rilevava che dallo stesso interrogatorio libero del legale rappresentante della società doveva escludersi l’ipotesi – oggetto di contestazione – della prestazione di lavoro dell’ E. a favore dell’altra azienda, mentre il dato della sua presenza nei locali della stessa nel giorno in questione non era contestato. Quanto alla tesi dell’appellante che, in considerazione delle mansioni espletate dal lavoratore, caratterizzate da autonomia e discrezionalità, lo svolgimento stesso di attività in favore di un’impresa concorrente (ci si riferisce evidentemente, in particolare, al capo f) della prova testimoniale non ammesso, secondo cui nell’occasione in questione l’ E. era stato visto organizzare il gioco dando disposizioni agli addetti, girando tra i tavoli, sostando ed operando alla consolle) risultasse gravemente lesivo della attività della società appellante, la Corte di merito osservava che, perchè possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi (R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 8 sull’impiego privato richiamato dall’art. 117 del c.c.n.l. applicabile al rapporto e posto a base del recesso). Doveva rilevarsi allora, con riferimento alla specie, che mancava la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività complessa riconducibile al concetto di trattazione di affari e anche una compiuta allegazione del carattere concorrenziale di attività svolte in realtà territoriali distanti, l’una in provincia di Avellino e quella dell’appellante di Frattamaggiore e in Santa Maria Capua Vetere, e del disvalore sotto il profilo della fedeltà di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.

La Soc. Partenopea Bingo ricorre per cassazione con un motivo.

L’ E. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Il ricorso denuncia difetto o insufficienza di motivazione e violazione degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c..

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il medesimo non censura la parte finale della motivazione, in realtà decisiva, sulla non dimostrazione da parte della società datrice di lavoro del carattere concorrenziale di un’attività imprenditoriale dall’oggetto analogo ma svolta in una realtà territoriale distante.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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