LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Camillo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4227/2007 proposto da:
C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA Giuseppe, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/01/2006 R.G.N. 3178/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 10.12.03, respingeva, dopo espletamento di c.t.u. medico legale, la domanda della C. diretta ad ottenere la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12. Avverso tale sentenza proponeva appello la C..
La Corte di Appello di Lecce, rinnovata la c.t.u., respingeva il gravame.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la C. affidato a due motivi.
L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la C. denuncia omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 12, deducendo in particolare che la Corte territoriale, nel respingere la domanda, si era basata esclusivamente su di una c.t.u. lacunosa e carente che non aveva in particolare valutato il pur dedotto attacco ischemico cerebrale, nè, compiutamente, le altre patologie accertate.
Sottoponeva pertanto il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il giudice del gravame, nei procedimenti per prestazioni assistenziali, allorchè faccia propria e richiami la c.t.u.
disposta, debba rilevare le eventuali carenze diagnostiche ed affermazioni illogiche contenute nella c.t.u., non potendo limitarsi al richiamo di alcune affermazioni dello stesso consulente”.
Il motivo è inammissibile.
Giova infatti richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, ex plurimis Cass. 15 luglio 2003 n. 11054, secondo cui nel giudizio in materia di accertamento dell’invalidità civile, “qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte”.
Più in particolare questa Corte ha chiarito che “In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, (Cass. 29 aprile 2009 n. 9988)..
Nella specie la C., che non riporta in ricorso la relazione peritale e neppure la diagnosi formulata, in contrasto col principio dell’autosufficienza, non offre alcun elemento per valutare se le patologie dedotte siano state, ed in modo corretto o meno, esaminate dall’ausiliare, finendo per contrapporre alle considerazioni dell’ausiliare un dissenso diagnostico sulla valutazione delle patologie, senza neppure censurare la statuizione della Corte di merito secondo cui tutte le patologie denunziate erano state congruamente valutate dall’ausiliare. Con secondo motivo la C. denuncia la sentenza di erronea applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, ed omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo, deducendo che la norma citata non impone l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsivoglia lavoro ma lo svolgimento di una attività lavorativa che assicuri accettabili livelli esistenziali.
Lamentava inoltre che al fine di stabilire il diritto della parte alla prestazione assistenziale richiesta non poteva procedersi ad una sommatoria delle percentuali di inabilità previste dalla Tabelle Ministeriali, essendo necessaria una valutazione complessiva delle condizioni sanitarie dell’istante.
Formulava pertanto il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se il giudice d appello, nella ipotesi in cui si richiami alla c.t.u. in atti, debba valutare la rado normativa secondo la interpretazione ed applicazione giurisprudenziale e dottrinale, per poi rapportarla al quadro patologico in atti.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo basandosi ancora su di un non argomentato dissenso diagnostico, non indicando, come visto, le ragioni per cui la Corte territoriale non avrebbe seguito tali principi, persistendo in una generica censura delle valutazioni dell’ausiliare.
In secondo luogo poichè la contestazione di una decisione basata su di una c.t.u. non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali (Cass. 13 agosto 2004 n. 15796, Cass. 17 aprile 2004 n. 7341).
Il ricorso risulta in definitiva inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendo ratione temporis applicabile la L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011