LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A., D.F.T., D.F.S., D.F.A., quali eredi di D.F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 1, presso lo studio dell’avvocato DE CESARE LUDOVICO LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato DE CESARE MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
ENEL S.P.A., ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25/B – STUDIO FESSI E ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1036/2 006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/06/2006 r.g.n. 1544/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale inammissibilità e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.1997 D.F.G. conveniva in giudizio l’Enel spa chiedendo che venisse accertato che la media mensile del compenso per lavoro straordinario da lui prestato negli anni 1980-1982 doveva essere computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze.
Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda dichiarando che la media mensile del compenso per lavoro straordinario prestato dal ricorrente nel periodo dal maggio 1981 al maggio 1982 andava computata ai fini dell’indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto e condannando l’Enel al pagamento delle differenze dovute al ricorrente.
Proponevano appello l’Enel spa e l’Enel Distribuzione spa (subentrata all’Enel) che ribadivano le eccezioni di decadenza e di prescrizione già sollevate in primo grado e chiedevano il rigetto della domanda.
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto dell’appellato all’inserimento nella base di calcolo dell’indennità di anzianità della media matematica delle ore di lavoro straordinario svolte nel periodo maggio 1981 – maggio 1982, confermando nel resto la gravata sentenza.
Ricorrevano per cassazione l’Enel spa e l’Enel Distribuzione spa con due motivi, mentre il D.F. resisteva con controricorso proponendo anche ricorso incidentale.
La Suprema Corte con sentenza n. 13466/2004 del 20.7.2004 rigettava il primo motivo del ricorso e cassava la sentenza impugnata in relazione al secondo, assorbito il ricorso incidentale, rinviando alla Corte di Appello di Lecce per un nuovo esame del merito.
Con sentenza del 7.6.2006 la Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio, accoglieva l’appello e rigettava l’originaria domanda, ritenendo che non fosse stato provato, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario fosse da porre in relazione con normali esigenze dell’azienda, programmate e ricorrenti nel tempo – così come stabilito dalla S.C. con la sentenza con la quale era stata disposta la cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c. – e che non potevano trovare ingresso in sede di rinvio i nuovi elementi di valutazione addotti dagli eredi D. F. e le richieste istruttorie formulate dai ricorrenti sugli stessi elementi.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli eredi di D. F.G. affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso l’Enel Distribuzione spa. L’Enel ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 5, artt. 2120 e 2121 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa esame in ordine a un punto decisivo della controversia, formulando il seguente quesito di diritto: “accerti la Corte se ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ed a seguito dell’enunciazione del principio di diritto il giudice di rinvio doveva uniformarsi eseguendo le direttive impartite”.
2.- Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, con riferimento all’art. 112 c.p.c., con il quesito “accerti la Corte se ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la Corte d’Appello di Lecce aveva l’obbligo di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dal ricorrente”.
3.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 4.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico- giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta a esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. 5779/2010, Cass. 5208/2010). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).
5.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regala iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009).
6.- Nella specie, nessuno dei quesiti formulati da parte ricorrente risulta adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le singole censure: non quello formulato a chiusura del primo motivo, per la genericità della formulazione e l’assoluta inidoneità del quesito a evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta e il principio di diritto di cui si chiede l’enunciazione; nè quello che conclude il secondo motivo e che, non contenendo alcuna indicazione circa il contenuto e la decisività delle richieste istruttorie sulle quali il giudice di rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi, si risolve anch’esso in una astratta petizione di principio, ovvero in una enunciazione di carattere assolutamente generico, che non consente, ancora una volta, di cogliere il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede di affermare. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. ex plurimis Cass. 3357/2009), il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano un statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione a richieste istruttorie per la quali l’omissione è denunciatale solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
1.- Anche le dedotte carenze motivazionali, del resto, non appaiono sufficientemente individuate e precisate con i singoli motivi di impugnazione nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).
8.- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
9.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal difforme esito dei giudizi di merito, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011