Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9076 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9173/2008 proposto da:

C.C. (C.F. *****), C.G.

(C.F. *****), C.R. (C.F. *****), CA.GI. (C.F. *****), C.A. (C.F.

*****), nella qualità di eredi di c.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 21, presso l’avvocato FORGIONE Salvatore, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositato il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato E. SABETTA, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 18.4.07, ha riconosciuto il diritto degli eredi di c.g. ad ottenere il ristoro del danno subito dal loro dante causa per l’eccessiva durata del procedimento pensionistico da questi) promosso dinanzi alla Corte dei Conti nel 1975 e, rilevato che il c. era deceduto nel ***** e che dunque il processo si era irragionevolmente protratto nei suoi confronti per circa otto anni, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno dei cinque eredi la rispettiva quota – parte della somma di Euro 8.000,00 complessivamente liquidata.

Gli eredi c. hanno proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, cui hanno resistito, con unico controricorso, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, gli eredi c., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, lamentano che la Corte territoriale, pur avendo accertato una durata di oltre trent’anni del giudizio presupposto, abbia liquidato l’indennizzo in relazione a soli otto anni.

Si dolgono, in particolare, dell’affermazione del giudice del merito secondo cui, dalla data di decesso del cuius alla data di riassunzione, il processo si è trovato in una situazione di quiescenza imputabile alla loro inerzia e fanno in contrario rilevare che la riassunzione è avvenuta nel momento in cui la Corte dei Conti ha fissato l’udienza di trattazione del ricorso, della cui esistenza essi avevano piena conoscenza. Formulano quesito ai sensi.

Ciò dell’art. 366 bis c.p.c., con il quale chiedono di accertare se il diritto all’equa riparazione vada riconosciuto anche agli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio presupposto, per la sua intera durata e non pro-quota.

Il motivo, prima ancora che infondato, va dichiarato inammissibile.

Come emerge dall’epigrafe del provvedimento impugnato, nonchè dall’accertamento compiuto sul punto dalla Corte territoriale, non oggetto di censura, la domanda di equa riparazione è stata proposta dai ricorrenti esclusivamente nella loro qualità di eredi di c.g. e non anche in proprio.

E’ evidente che, nella predetta qualità, essi erano legittimati a pretendere soltanto il ristoro del danno maturato in capo al defunto, loro spettante in ragione della quota dell’asse ereditario nella quale gli erano succeduti: il petitum era dunque compreso, ed andava esaminato, in tale limitato ambito.

Ne consegue che i ricorrenti difettano di interesse a dolersi della soluzione che la Corte di merito ha dato ad una questione esulante dalla cognizione che le era stata devoluta e, pertanto, inutilmente affrontata in motivazione e priva di inerenza alla decisione.

2) Con il secondo ed il terzo motivo, gli eredi c., denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 e art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentano l’esiguità dell’indennizzo riconosciuto, che a loro dire sarebbe stato determinato in misura inferiore a quella dovuta in base ai criteri di liquidazione del quantum adottati dalla Corte EDU. Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Va in primo luogo rilevato che la Corte di Strasburgo ha fissato un parametro tendenziale di liquidazione oscillante fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ogni anno di ritardo.

La stessa Corte (in una serie di sentenze rese dalla Grande Camera il 29.3.2006 sui ricorsi nn. 64699/01, 64705/01, 64886/01, 64890/01, 64897/01), ha poi riconosciuto che gli importi concessi dal giudice nazionale possono essere inferiori a quelli da essa fissati, purchè non irragionevoli, a condizione che “le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”. Ciò consente di affermare che qualora, come nel caso di specie, non emergano particolari elementi in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, comporta, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, il riconoscimento, di regola, di una somma non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per gli anni successivi (Cass. n. 21840/09).

A tale criterio di liquidazione si è pienamente attenuta la Corte palermitana, che ha quantificato l’indennizzo in Euro 1.000,00 per ciascun anno del processo presupposto eccedente la ragionevole durata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle amministrazioni resistenti in Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare alle amministrazioni resistenti le spese del presente grado del giudizio, liquidate in Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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