Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9077 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22587/2008 proposto da:

S.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso l’avvocato GUARNACCI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVINO Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Bari, con decreto del 16.5.08, ha parzialmente accolto la domanda di equo indennizzo proposta da S. G., ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, per l’eccessiva durata del processo per l’ottenimento della pensione privilegiata, da lui promosso dinanzi alla Corte dei Conti il 5.4.76, definito con sentenza di rigetto del 20.11.06.

La Corte territoriale, individuata in tre anni la durata ragionevole del giudizio e tenuto conto che lo S. non ne aveva mai sollecitato la definizione e che inoltre, sin dall’inizio, doveva essere consapevole delle scarse possibilità di accoglimento della domanda, attesa la valutazione negativa della commissione medica circa la gravità e la dipendenza da causa di servizio della malattia denunciata, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente la somma complessiva di Euro 16.350,00 in ragione di Euro 600,00 per ogni anno di ritardo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed ha interamente compensato fra le parti le spese di lite.

Lo S. ha chiesto la cassazione del provvedimento, affidandola a due motivi di ricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, lo S., denunciando carenza di motivazione del provvedimento impugnato, lamenta che la Corte territoriale gli abbia liquidato un indennizzo, di Euro 600,00 per ogni anno di ritardo, inferiore a quello dalla medesima Corte determinato in fattispecie analoghe.

2) Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, si duole della pronuncia di compensazione delle spese.

Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, con decorrenza dal 2.3.06., dal D.Lgs. n. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1, ed abrogato con decorrenza dal 14.7.09, dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 e dunque applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati nel periodo intermedio).

Il primo motivo, illustrato esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non enuncia, infatti, le ragioni per le quali la motivazione adottata dalla Corte di merito sarebbe inidonea a giustificare la decisione sul quantum ed è, inoltre, privo di un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità (Cass. SS.UU. n. 12339/010).

Il secondo motivo, illustrato sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non contiene, invece, il prescritto quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in una parte apposita del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. SS.UU. cit.).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corteo dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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