LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14616/2005 proposto da:
COMUNE DI PATERNO’ (C.F. *****), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BUCOLO Carlo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.R.M.C., A.G. (C.F.
*****), COOPERATIVA EDILIZIA SATELLITE S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1278/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1988, la signora A.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il comune di PATERNO’ e la cooperativa edilizia SATELLITE a resp. lim.
per ottenere l’integrazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, determinate nell’atto di cessione di terreni di sua proprietà, di complessivi metri quadri 5500, il cui prezzo era stato pattuito in L. 31.786.465, con riserva di conguaglio, ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, art. 1 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè modificazioni di termini previsti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, L. 5 agosto 1978, n. 457 e L. 15 febbraio 1980, n. 25) dichiarata poi incostituzionale (Corte Cost., 15-19 luglio 1983, n. 223).
Costituitosi regolarmente il comune di Paternò eccepiva l’infondatezza della domanda.
La cooperativa Satellite restava, invece, contumace. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. T., comproprietario e parte contraente della cessione del fondo, che costituendosi proponeva la medesima domanda per la quota di sua spettanza, il Tribunale di Catania con sentenza 23 aprile 1998 dichiarava la propria incompetenza ratione materiae.
Dopo la tempestiva riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Catania, si costituiva in giudizio anche la cooperativa edilizia Satellite, che eccepiva, in via preliminare, la nullità dalla notifica, la decadenza e la prescrizione del diritto e nel merito l’infondatezza della domanda.
Con sentenza 18 dicembre 2004 la Corte d’appello di Catania condannava il comune di Paternò al pagamento in favore dei sigg.
A. della somma di Euro 37.122,00 a titolo di conguaglio del prezzo della cessione e di Euro 9.173,43 quale integrazione dell’indennità di occupazione temporanea, oltre gli interessi dal 3 novembre 1980 e la rifusione delle spese di giudizio; rigettava, invece, la domanda nei confronti della cooperativa Satellite e condannava l’attrice e l’intervenuto, in solido al rimborso delle relative spese processuali.
Motivava:
– che era carente di legittimazione passiva la cooperativa edilizia Satellite, che aveva agito in nome e per conto dell’ente territoriale beneficiario dell’espropriazione, unico obbligato alla corresponsione delle indennità;
– che il conguaglio, espressamente fatto salvo nell’atto pubblico di cessione stipulato il 3 novembre 1980, aveva natura indennitaria ed era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non ancora maturata al 19 ottobre 1988, data di notifica dell’atto di citazione;
– che non era applicabile il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19; che si riferiva solo all’opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa;
– che trovava applicazione la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis e pertanto, recepita la valutazione del fondo, rientrante in zona destinata all’edilizia economica e popolare, operata dal consulente tecnico d’ufficio in L. 209 milioni e determinato in L. 2.317.500 il reddito dominicale decennale, l’indennità di espropriazione andava liquidata in L. 105.658.750, pari ad Euro 54.568,00, senza l’abbattimento del 40% in presenza di un atto di cessione;
– che da tale somma andava detratto il prezzo già versato e l’indennizzo corrisposto all’affittuario: mentre non poteva essere parimenti computato l’ulteriore ammontare erroneamente depositato, nelle more, dal comune di Paternò presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonostante fosse stato pattuito tra le parti il pagamento diretto;
– che l’indennità di occupazione temporanea doveva essere ragguagliata agli interessi legali sull’indennità di esproprio sopra liquidata.
Avverso la sentenza, notificata l’11 aprile 2005 il comune di Paternò proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato il 26 maggio 2005.
Deduceva:
1) la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, per l’applicazione della maggiorazione del 40% dovuta in caso di cessione bonaria e di accettazione dell’indennità di espropriazione, nonostante questa fosse stata in realtà reclamata per via giudiziaria; senza neppure tener conto del conguaglio versato dal comune in data 16 novembre 1999;
2) la violazione degli artt. 1208 e 1210 cod. civ., e la contraddittorietà della motivazione nel non riconoscere efficacia di offerta reale, idonea a mettere in mora il creditore e ad impedire la maturazione degli interessi, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 28.174.000, previa notifica in data 16 novembre 1999 e rifiuto di accettarla da parte dei sigg. A.;
3) la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nella condanna del comune di Paternò alla rifusione delle spese di giudizio.
Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.
All’udienza del 9 marzo 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il comune di Paternò deduce la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis.
Il motivo è infondato.
L’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del primo e del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 2, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento da finanza pubblica), fa venir meno lo stesso appiglio normativo della doglianza. Al riguardo, si osserva come fosse comunque erronea, nella censura in esame, la prospettazione in termini di maggiorazione, della percentuale del 40% riconosciuta dal secondo comma della norma in caso di cessione volontaria del bene.
Non si trattava in realtà di una maggiorazione, bensì dell’inapplicabilità della riduzione del 40% disposta dal primo comma nell’ipotesi-base di determinazione unilaterale dell’indennità di espropriazione di aree edificabili. Correttamente ridefinita, la percentuale predetta non può essere assimilata ad un incremento del valore venale del bene cui deve essere ancorata una ristorazione congrua, seria ed adeguata, compatibile con l’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950 (Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348).
Con il secondo motivo il comune denunzia la violazione degli artt. 1208 e 1210 cod. civ. e la contraddittorietà della motivazione.
Il motivo è infondato.
Trattandosi di adempimento parziale, come accertato dalla corte territoriale e non puntualmente contestato in questa sede, era in facoltà dei creditori di rifiutare l’offerta (art. 1181 cod. civ.).
Pertanto, il debito residuo, nella misura accertata giudizialmente, continuava a produrre interessi di mora.
Con l’ultimo motivo si lamenta la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Anche questo motivo è infondato, data la soccombenza sostanziale del comune di Paterno per effetto dell’accoglimento della domanda dei sigg. A..
Nel caso di riduzione della somma pretesa il criterio di liquidazione legale è dettato, infatti, dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, secondo cui nella liquidazione degli onorari a carico dei soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Tale disposizione esclude, quindi, che la compensazione, anche parziale, sia conseguenza automatica del mancato accoglimento totale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro. Essa può essere giustificata, per contro, solo da ulteriori e diverse considerazioni legate alla specificità della fattispecie.
La Corte d’appello di Catania ha fatto corretta applicazione del principio di legge e la sua determinazione in tema di spese processuali è immune da mende.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Roma.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011