Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9089 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI RIZZO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/67/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 67, in data 08/05/2006, depositata il 23 agosto 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso iscritto a R.G. n. 27339/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 114/67/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 67, l’08.05.2006 e DEPOSITATA il 23 agosto 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, in quanto proposto tardivamente.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di rettifica IVA dell’anno 1995, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, della L. n. 289 del 2002, art. 16, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40, 41, 42, 43 e 45.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere esaminata e decisa, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 22891/2005, n. 21779/2005) secondo cui in applicazione della L. n. 289 del 2002 e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01 giugno 2 004, ragion per cui, nel caso, – in cui la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta il 03 aprile 2003 – deve ritenersi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 27 gennaio 2004, iniziando a decorrere il termine breve dal 02 giugno 2004.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, a quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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