Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9116 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3627/2010 proposto da:

S.M.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO PACINOTTI 5/D, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIEFARI, rappresentata e difesa dall’avvocato CANDREVA Brunella, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 26 SC. A INT. 7, presso lo studio dell’avvocato CUGINI LANFRANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MIGALI Armodio, VITALIANO CARDAMONE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CENTRO SERVIZI TORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1136/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO del 15/06/09, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza pubblicata il 27 luglio 2009, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto da S.M.C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa nei confronti di P.A. e della Compagnia Assicuratrice Nuova Tirrena per risarcimento dei danni cagionati in un incidente stradale.

Propone ricorso per cassazione S.M.C. con 4 motivi: è fondato il secondo motivo con il quale si denuncia la nullità della sentenza di appello, per assenza di motivazione sia in ordine alla ricostruzione del fatto, sia in ordine all’esame dei motivi di appello, per i quali ci si limita ad affermare che nessun elemento nuovo o diverso sarebbe stato fornito rispetto a quanto affermato dal giudice di primo grado (si veda Cass. 10 luglio 2008 n. 19041).

Il ricorso risulta quindi manifestamente fondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, allo stesso tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame allo steso tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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