Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9122 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Pecchenino Automobili di Pecchenino Ezio & C s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. SERALE Aldo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 12/22/09 del 19/1/09.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di accertamento IVA. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la società lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se (…) relativamente nella (recte: alla) fattispecie di cui sopra, sia stato violato/falsamente applicato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8”.

IL mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, che non può consistere in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo (SS.UU. ord. 19892/07).

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, formulando il seguente momento di sintesi:

“Dica la Suprema Corte se (…) nella fattispecie, la motivazione sul punto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per cui si ricorre, decisiva per il giudizio, sia da considerarsi omessa, insufficiente o contraddittoria”.

Anche il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis, non essendo indicati nel momento di sintesi i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente nè i profili di rilevanza di tali fatti (SSUU 16528/08, ord. 8897/08)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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