Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9123 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fratelli Chioda s.n.c. di Chioda Franco & C., in persona del legale rappresentante, C.F., Ch.Fa. e M.

P., elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Luciani 1, presso l’avv. MANCA BITTI Daniele, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 179/10/08 del 22/12/08.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha parzialmente accolto l’appello dei contribuenti contro la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato i loro ricorsi contro avvisi di accertamento relativi all’anno 2003.

I contribuenti resistono con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto al solo rilievo relativo ai ricavi presunti non fatturati e non dichiarati, lamenta come erronea l’affermazione secondo cui la ricostruzione fattuale dell’addebito muoverebbe da una doppia presunzione, “la prima quella concernente la determinazione del numero delle ore di lavoro che sarebbero state prestate dai soci in favore della società; la seconda determinante l’ammontare dei maggiori ricavi che alla società sarebbero conseguiti da tale lavoro”. Assume che – diversamente da quanto affermato dal giudice tributario – la determinazione delle ore di lavoro prestate dai soci nell’attività sociale è stata ricavata da un prospetto fornito dai medesimi soci e non è stata quindi oggetto di alcuna stima presuntiva.

Il primo motivo è fondato.

L’Ufficio, negli atti di costituzione sia in primo grado sia in appello, ha dedotto che il numero delle ore di lavoro dei soci è stato ricavato in base a quanto dichiarato dagli stessi soci. Nulla è detto sul punto dal giudice tributano, il quale apoditticamente afferma – così incorrendo nel vizio di motivazione dedotto dall’Agenzia – che il numero delle ore di lavoro prestate dai soci sarebbe frutto di presunzione”;

che i controricorrenti hanno presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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