Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9135 del 21/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.M. *****, in qualità di titolare della ditta Claudio di Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato CEFALONI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALIBERTI BENIAMINO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PAMAG SRL *****, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, Sezione Prima civile, emessa il 18/01/2008, depositata il 07/02/2008;

R.G.N. 512/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per la estinzione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.M.,in qualità di titolare della ditta Claudio di Z. M., proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia depositata il 7-2-2008.

Resisteva con controricorso la s.r.l Pamag.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Z.M. ha rinunziato al ricorso ex art. 390 c.p.c., avendo raggiunto un accordo con il resistente.

La società resistente Pamag s.r.l. ha accettato la rinunzia. Di conseguenza deve dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinunzia. Compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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