Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9147 del 21/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8559-2009 proposto da:

C.A.M. *****, elettivamente domiciliato in Roma VIA DELLA BALDUINA 7 presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA rappresentato e difeso dall’avvocato DISTIANO COSIMO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA *****, in virtù di atto di fusione per incorporazione, in persona del procuratore speciale dell’amministratore delegato, p.t. avv. F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CENTRO SPORTIVO *****, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, Seconda Sezione Civile, emessa il 30/01/2008, depositata il 11/02/2008; R.G.N. 560/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-23 marzo 2000, C.A. M. conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Distaccata di Belpasso del Tribunale di Catania il Centro Sportivo *****, corrente in *****, in persona del titolare M.G., quest’ultimo in proprio, nonchè P.G. esponendo che in data 17 marzo 1998, verso le ore 19.30, mentre era intento alla pratica dell’arte marziale kung-fu presso la palestra del Centro Sportivo *****, l’istruttore P.G., nel corso di una lezione tenuta con l’ausilio di esso attore e allievo, lo aveva colpito all’occhio destro, causandogli la rottura della retina, come diagnosticato il giorno dopo da un oculista; che aveva ormai perduto il visus dell’occhio destro, nonostante gli interventi cui si era sottoposto in Francia presso due centri specializzati; che non aveva ottenuto alcun risarcimento, richiesto anche all’Assitalia, compagnia assicuratrice del Centro Sportivo.

Poichè i convenuti erano ritenuti responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. dei danni biologico, patrimoniale e morale subiti da esso attore, chiedeva che il Tribunale adito li condannasse in solido al risarcimento, quantificato in L. 492.050.000 o in quell’altra somma da accertare, con vittoria di spese e compensi.

Si costituivano il Centro Sportivo ***** e M.G. in proprio, eccependo che il Centro si era avvalso di un istruttore qualificato, riconosciuto dalla relativa federazione; che l’attore non aveva potuto subire un colpo violento durante la lezione dimostrativa del 17 marzo 2000, in quanto non era in combattimento;

che in tale occasione il C. aveva riportato solo un lieve arrossamento all’occhio destro, come gli accadeva spesso, e che solo dopo un mese aveva informato il Centro dei problemi avuto all’occhio.

Contestavano in ogni caso l’entità del risarcimento richiesto, mentre il Centro Sportivo chiedeva d’essere autorizzato a chiamare in garanzia l’Assitalia, con la quale era assicurato con regolare polizza infortuni n. *****, per essere dalla stessa manlevata per le eventuali somme da pagare all’attore.

Si costituiva P.G., ribadendo le argomentazioni del Centro Sportivo e specificando che la copertura assicurativa copriva il rischio proprio dell’istruttore, ivi inclusi i danni arrecati durante le lezioni dallo stesso impartite; su istanza del P. si costituiva anche l’Assitalia e il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con sentenza in data 6.11.2003, riconosceva la responsabilità ex art. 2049 c.c., in solido con il P., del Centro sportivo (ritenendo sussistente il nesso causale tra il colpo inferto dall’istruttore e la rottura della retina, pur riconoscendo valenza concorsuale alla forte miopia preesistente del C.), con conseguente condanna di entrambi al risarcimento dei danni biologico e morale e con esclusione di quello patrimoniale in quanto non provato. Dichiarava infine l’Assitalia obbligata a tenere indenne il Centro.

Proponevano appello, in via principale, il C. nonchè il Centro, il P. e Assitalia, autonomamente, in via incidentale.

La Corte d’Appello di Catania, con la decisione in esame depositata in data 11.2.2008, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, così statuiva: “liquida il danno biologico permanente in Euro 40.939,00 e il danno morale in Euro 27.295,93, oltre interessi legali da computarsi su Euro 10.682,11, devolutati alla data della domanda e via via rivalutati, anno per anno fino al soddisfo e su Euro 16.613,82 dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo”.

Affermava, in particolare, la Corte territoriale, con riferimento al danno biologico, che “il Giudice di prime cure ha tuttavìa errato nel quantificare il danno biologico nella sua interezza, valutando il grado di validità nella perdita di quattro diottrie di visus pari al 7% piuttosto che, nella perdita totale della facoltà visiva di un occhio, pari al 25%”.

Ricorre per cassazione il C. con due motivi e relativi quesiti, con ulteriore memoria; resiste con controricorso Ina-Assitalia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 disp. gen. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), relativamente al capo della sentenza che determina l’intero danno biologico da perdita della facoltà visiva all’occhio destro nella differenza tra il grado d’invalidità permanente per la perdita totale della facoltà visiva (25%) e quello per il deficit visivo residuo in od con correzione (7%)”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) relativamente al capo della sentenza che ritiene la percentuale del 18% esaustiva del danno biologico permanente subito dal C., siccome comprensivo, come danno alla salute anche del danno estetico”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambi suddetti motivi da ritenersi inammissibili in quanto pur prospettando violazioni di norme tendono a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di elementi e circostanze di fatto, rispettivamente riguardo alla determinazione del danno biologico per la perdita di visus in questione ed alla connessa percentuale di invalidità, su cui la Corte di merito ha logicamente e più che sufficientemente motivato sulla base di dati peritali non più rivalutabili da questa Corte.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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