Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9171 del 21/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

U.G. e C.E., elettivamente domiciliate in Roma, via Giuseppe Avezzana 6, presso l’avv. Burelli Loretta che le rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, n. 54/22/05 del 22/3-31/5/2 005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Burelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

LA CORTE rilevato che avendo ricevuto avvisi di accertamento di un maggior reddito di partecipazione per gli anni 1994 e 1995, C. G. li ha impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, che dopo aver riunito i ricorsi li ha accolti in conseguenza del precedente accoglimento dei ricorsi proposti dalla società;

che l’Ufficio si è gravato alla Commissione Regionale, che con la sentenza in epigrafe richiamata ha respinto l’appello, compensando per intero le spese di lite fra l’Ufficio cd. il C.;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificando il medesimo ad U.G. e C.E. nella loro qualità di eredi del contribuente nel frattempo deceduto;

che le intimate hanno depositato controricorso con il quale hanno fatto presente di aver già rinunciato all’eredità fin dal 27 dicembre 2001;

che va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso perchè notificato a soggetti privi della legittimazione passiva;

che sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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