Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9256 del 21/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 605/2007 proposto da:

D.L. (c.f. *****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l’avvocato PARLATO Guido, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati PROCACCINI Ernesto, CAGNAZZI CARLO LUCA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12176/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PERNA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 31-10-2003, D.L. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto ad istanza di C.R., con cui veniva intimato di pagare la somma di Euro 25.641,17, a favore dell’istante. Si costituiva la C., chiedendo rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza in data 21-02-2005, rigettava l’opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione, trattandosi di questione interpretativa della sentenza di divorzio tra le parti, circa la decorrenza del relativo assegno.

Ricorre per cassazione il D., sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste, con controricorso, la C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha qualificato l’opposizione in esame, come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e tale affermazione non costituisce oggetto di censura.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 20414/06; 5342/09; 9940/09), va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata, come nella specie, in data anteriore al 1-03-2006, all’esito di giudizio di primo grado su opposizione all’esecuzione, trattandosi di sentenza soggetta ad appello: solo in tale data infatti è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, che ha sostituito il precedente regime dell’appellabilità con quello della non impugnabilità della sentenza.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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