Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9264 del 21/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, presso l’avv. Alessandro Zecca, rappresentato e difeso dall’avv. D’AMBROSIO Armando giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel procedimento n. 4299/07 in data 23.12.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23.2.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. D’Ambrosio per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 23.12.2008 la Corte di Appello di Napoli rigettava il ricorso proposto da I.F. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un procedimento penale celebrato davanti al Tribunale di Salerno, ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per sette anni e tre mesi.

Nonostante l’apprezzato periodo di irragionevolezza il ricorso, come detto, veniva tuttavia rigettato, e ciò in quanto il procedimento era stato definito con una declaratoria di prescrizione, circostanza da cui secondo la Corte di Appello – si sarebbe potuto desumere il giovamento tratto dall’istante dal protrarsi del processo.

Avverso la decisione I. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non ha resistito l’intimato, con il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando innanzitutto il diverso esito del medesimo giudizio instaurato da coimputati di esso ricorrente, e richiamando inoltre diverse statuizioni di questa Corte, che avrebbero deciso in senso difforme da quanto verificatosi nel caso di specie.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichè, essendo stato proposto contro provvedimento emesso il 23.12.2008, non risulta corredato dei prescritti quesiti di diritto e dell’indicazione del fatto controverso, in conformità di quanto stabilito dall’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

Nulla va infine stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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