Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9274 del 21/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5155/2010 proposto da:

SOCIETA’ AUTOPIU’ SU SRL CONCESSIONARIA SUZUKI, già UNIVERSALCAR SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato TESTA BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CICCARESE Antonio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa) *****, in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3376/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 12/3/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai le parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza pubblicata il 10 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha rigettato la domanda proposta da Autopiù s.r.l. nei confronti di R.A.S. Assicurazioni, per il pagamento dell’indennizzo spettante a termini di polizza, per il danneggiamento subito da alcune auto parcheggiate all’aperto a causa di una violenta grandinata.

La sentenza impugnata da atto che la polizza stipulata tra le parti aveva espressamente escluso il rischio di danni “subiti da enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per destinazione”.

Con due motivi la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1882, 1346, 1418, 1366, 1367, 1370 e 1341 c.c. e la motivazione insufficiente e illogica su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Dette censure si risolvono in una diversa interpretazione delle clausole contrattuali senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, attesa la inidoneità delle considerazioni svolte nella memoria depositata in replica alla stessa a giustificare uria diversa soluzione della lite.

Specie tenuto presente che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudico di meri lo ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131).

Il tutto a prescindere – come evidenziato dalla sentenza impugnata – dalla non equivoca formulazione del testo contrattuale che ai fini della descrizione dei rischio, quanto agli eventi speciali, dopo aver richiamato le condizioni previste dalla polizza incendio fa testualmente salvo quanto espressamente deroga io nelle sottospecificate clausole, tra le quali la seguente: la società non risponde dei danni subiti da enti all’aperto a eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per destinazione, formulazione letterale che non consente, nè in qualche modo giustifica (ex art. 1362 c.c., e segg.) il significato che pretende di attribuirvi la difesa di parte ricorrente.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472